Penale

Le misure di prevenzione e il nuovo reato di costrizione al matrimonio

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La legge  69/2019 è, anche o forse soprattutto, connotata da un sensibile  irrigidimento del sistema sanzionatorio penale. Al di là di pur significative incursioni nelle regole del processo penale e delle sue indagini, è la minaccia  della repressione penale il mezzo che il legislatore ha inteso privilegiare per  contenere le reiterate e gravi aggressioni patite dai soggetti deboli nel  circuito delle relazioni familiari e assimilate. Per farlo il legislatore ha dovuto, per un verso, aggravare in modo sensibile le soglie edittali  delle pene già esistenti per molti reati e, per altro, dar corso alla  predisposizione di ulteriori norme incriminatrici nell’intento di arginare le  “nuove” tipologie di attacco che la cronaca drammatica di questi anni ha  consegnato all’attenzione dell’opinione pubblica.

 

La norma

Art. 4

Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Il commento (articolo 4)  
L'articolo 4 introduce, all'articolo 387-bis del Cp, e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

 

La norma

Art. 7

Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione

o induzione al matrimonio

1.     Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

 

Il commento (articolo 7)  

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-bis , il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

      - con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile;

- approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

 

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