Con l’intervento correttivo recato dall’articolo 2, comma 1, lettera e, del Dlgs n. 31/2024, si è rimediato ad un deficit di coordinamento tra l’articolo 161 Cpp e l’articolo 157-ter, comma 1, Cpp.
Nel fitto elenco di modifiche procedurali contenute nell’articolo 2 del Dlgs n. 31/2024 – in vigore dal 4 aprile 2024 – compaiono anche alcuni correttivi in tema di notifiche. Riguardano la persona offesa e l’imputato non detenuto.
Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche (Dlgs 31/2024, articolo 2, comma 1, lettere d, e, h)
Col nuovo comma 1-bis aggiunto ora all’articolo 154 Cpp dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del Dlgs n. 31/2024 – in vigore dal 4 aprile 2024 – si prevede d’ora in poi che per le notificazioni alla persona offesa dei soli atti introduttivi del giudizio l’autorità giudiziaria...
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I punti chiave
- Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche (Dlgs 31/2024, articolo 2, comma 1, lettere d, e, h)
- L’intervento di coordinamento in materia di procedimento di riesame
- Modifiche alle disposizioni di attuazione al Cpp in tema di comunicazione di cortesia (Dlgs 31/2024, articolo 3, comma 1)
Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma