La soppressione della fase preliminare di confronto sulla sostituibilità della pena pone il problema pratico del momento in cui dovrà essere espresso il consenso dell’imputato. In quest’ottica, la finalità di tagliare i tempi processuali perseguita dal decreto correttivo potrebbe, in definitiva, per una inopinata eterogenesi dei fini, avere ricadute esattamente opposte a quelle auspicate, nella misura in cui disincentiva il ricorso alle pene sostitutive e potrebbe, indirettamente, aggravare il fenomeno dei “liberi sospesi” e del patologico sovraffollamento carcerario
L’articolo 2, comma 1, lettera u) del Dlgs n. 31/2024 sostituisce integralmente il comma 1 dell’articolo 545-bis Cpp. La disposizione come riformulata dal decreto correttivo stabilisce che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive indicate nell’articolo 53 della legge 689/81.
Modifiche al codice di procedura penale (Dlgs 31/2024, articolo 2, comma 1, lettera u, z e aa)
Se non è possibile decidere immediatamente, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti e acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato...
Condominio e mediazione civile, i nodi sul ruolo dell'amministratore
di Antonio Scarpa - Consigliere della Corte di cassazione