La lettera c) dell’articolo 2 Dlgs n. 31/2024 modifica l’articolo 133-ter, comma 1, secondo periodo, Cpp, al fine di consentire che il termine di almeno tre giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto o dell’udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza
È stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 67 del 20 marzo 2024, il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». Dopo l’ordinario termine di vacatio legis, il decreto correttivo entrerà...
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