Casi pratici

Le notificazioni alle persone fisiche, tra biglietti e pec

Notifiche: cenni introduttivi

di Laura Biarella

la QUESTIONE
In cosa consiste la notifica? In che modo la struttura procedimentale e il coinvolgimento di più soggetti ridondano sulla disciplina degli effetti? Quali i principali contributi della giurisprudenza, anche costituzionale, in funzione dell'adeguamento ai canoni della parità delle armi tra le parti processuali e dell'effettività del diritto di difesa?

Dal punto di vista strutturale, la notificazione si manifesta come subprocedimento scomponibile in distinte fasi: l'impulso, la trasmissione/consegna e la documentazione. Della fase di impulso sono protagonisti il soggetto che chiede la notificazione e quello che ne è destinatario, tra i due ponendosi con funzione di necessaria intermediazione l'ufficiale giudiziario, anche in combinazione con l'ufficiale postale. Soggetto attivo ne è la parte o il suo difensore ma anche il pubblico ministero e il cancelliere (art. 137, comma 1, c.p.c.). La fase di trasmissione è incentrata sulla figura dell'ufficiale giudiziario. Malgrado oggi l'art. 137 c.p.c. faccia espressamente salva la diversa disposizione di legge, a parte ipotesi regolate da Trattati internazionai (art. 142 c.p.c.), l'unica disciplina speciale è quella della Legge n. 53/1994, che consente agli avvocati muniti di procura di notificare atti (solo) se il destinatario è un altro avvocato. La mancata intermediazione dell'ufficiale giudiziario è dunque causa di inesistenza della notifica. Sono però le stesse disposizioni sull'Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari, contenute nel D.P.R. n. 1229 del 1959, a prevedere la concorrente competenza dell'Aiutante ufficiale giudiziario (a eccezione che per i pignoramenti e altri atti esecutivi).
Quanto all'individuazione dell'ufficiale giudiziario in concreto competente alla notifica dell'atto, gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 indicano il criterio concorrente del mandamento in cui deve essere consegnato l'atto e della sede dell'ufficio giudiziario cui appartiene la competenza in relazione all'atto stesso. Nella prima ipotesi l'U.G. deve avvalersi del servizio postale ove la notifica debba eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, e salvo che l'istante non richieda la notifica di persona; nella seconda invece la sua competenza non incontra limitazioni territoriali, e le notifiche possono sempre avvenire a mezzo del servizio postale. Nessuna limitazione territoriale incontra poi la notifica di atti stragiudiziali, che può essere richiesta a qualsiasi ufficiale giudiziario. L'art. 137, comma 2, c.p.c. individua come modalità tipica di realizzazione della trasmissione la consegna di copia dell'atto conforme all'originale, ma la prescrizione va integrata con le disposizioni specifiche previste negli artt. 138-151, nonché con le altre apprestate per la notifica a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890. Il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della privacy) ha poi inserito nel corpo originario dell'art. 137, con l'attuale terzo comma, prescrizioni volte a consentire il rispetto della privacy del destinatario: se l'atto non gli è personalmente consegnato, va inserito in busta chiusa e sigillata priva di segni o indicazioni da cui possa desumersene il contenuto. La fase di documentazione è regolata dall'art. 148 c.p.c., per il quale compete all'ufficiale giudiziario notificante la certificazione dell'eseguita notifica mediante dichiarazione da lui datata e sottoscritta, e apposta sull'originale e sulla copia conforme dell'atto notificato: si tratta della relazione di notificazione (cui si affiancano le formalità di stretta competenza dell'ufficiale postale in caso di notifica a mezzo posta). La relazione, non necessariamente olografa, ha l'efficacia giuridica dell'atto pubblico, e dunque fa piena prova fino a querela di falso di quanto presentatosi alla percezione dell'U.G. e delle operazioni notificatorie da lui certificate, e rientranti nell'area concettuale del c.d. "estrinseco", restandone esclusi le osservazioni e gli apprezzamenti estranei alla immediata percezione stessa (così Cass. 25 maggio 2007, n. 12311; Cass. 11 aprile 2000, n. 4590). È inesistente la relazione priva del tutto della sottoscrizione (Cass. 15 gennaio 2007, n. 621; Cass. 1 giugno 1999, n. 5305), sia che essa riguardi l'originale che la copia conforme dell'atto, mentre al contrario è del tutto irrilevante che la firma sia illeggibile. Non inficiano la validità della notifica né la mancata indicazione delle generalità dell'istante (Cass. 20 aprile 2006, n. 9309, sempre che esse si ricavino dal contesto generale dell'atto); né l'omessa indicazione della qualifica del consegnatario (sempre che sia sicuramente identificabile attraverso la menzione dei suoi rapporti con il destinatario: Cass. 29 maggio 2006, n. 12806). Infine, l'omessa indicazione del luogo di notifica non ne inficia la validità, sempre che sia ricavabile in generale dal contesto della relazione di notifica (Cass. 17 febbraio 2005, n. 3230).

Gli effetti
Gli effetti della notifica possono essere descritti solo se collocati all'interno di due coordinate, una temporale legata alla natura di subprocedimento che si dipana nel tempo; l'altra soggettiva, legata al coinvolgimento di più soggetti, in particolare l'istante e il destinatario. Proprio la concorrenza di questi due fattori ha portato all'affermazione di principio, dovuta a una serie di interventi della Corte Costituzionale, della scissione temporale degli effetti. Ha affermato infatti la Consulta che tutte le volte in cui alla notifica è collegato un termine di decadenza per l'istante, gli effetti a suo favore devono ricollegarsi non al perfezionamento della fattispecie, ma al momento precedente in cui egli ha esaurito le formalità che rientrano direttamente nella sua disponibilità, vale a dire la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Ciò perché sarebbe ingiusto e perciò contrario ai fini dell'ordinamento ricollegare effetti di decadenza da poteri e facoltà processuali al compimento di attività - segnatamente quelle necessarie alla consegna al destinatario - di competenza dell'ufficiale giudiziario e sulle quali la parte istante non può in alcun modo influire (così, riassuntivamente, Corte Cost. 26 novembre 2003, n. 477, in Corr. giur., 2003, 23, con nota di Conte, che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, della legge n. 890/1982; cui è seguita Corte Cost. 23 gennaio 2004, n. 28, in Giur. it., 2004, 939, con nota di Delle Donne; Corte Cost. 12 marzo 2004, ord. n. 97; Corte Cost. n. 107/2004; Corte Cost. n. 154/2005, tutte reperibili inwww.giurcost.it). Oggi il principio è recepito dal Legislatore che è però intervenuto, con l'art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 263/2005, esclusivamente sull'art. 149 e quindi testualmente per le sole notifiche a mezzo posta, suscitando le critiche della dottrina, che ha stigmatizzato la scelta come una vera e propria svista (così Caponi, «La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile», in Foro it., 2006, I, 166). Non si dubita comunque della sua portata generale, cioè per ogni tipo di notifica da compiersi in un termine determinato, come anche la Cassazione ha in più occasioni ribadito (Cass. 15 ottobre 2004, n. 20334, in Dir. & Formazione, 2005, 1, 26; Cass. 21 agosto 2004, n. 16539; Cass. 28 giugno 2004, n. 11995; (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2565; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2261; Cass. 11 gennaio 2007, n. 390; Cass. 26 luglio 2004, n. 13970, in Foro it., 2005, I, 426). La consegna dell'atto all'ufficio notifiche serve dunque a evitare la decadenza legata allo spirare del termine (Cass. 8 febbraio 2007, n. 2757) e il richiedente, conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione, può legittimamente procedere, in un termine ragionevole, alla rinnovazione (Cass. 19 marzo 2007, n. 6360). Quanto a tutti gli altri effetti collegati dalla legge alla notifica, e segnatamente gli effetti per il destinatario, essi si produrranno, in ossequio all'effettività del suo diritto di difesa, solo al momento in cui perfeziona la notifica con la conoscenza (almeno) legale dell'atto. Ed è proprio al perfezionamento della notifica stessa che anche gli effetti provvisoriamente prodottisi a favore della parte istante sub specie di impedimento della decadenza si consolideranno definitivamente (Cass. S.U., 13 gennaio 2005, ord. n. 458, in Corr. Trib., 2005, 851, con nota di GlenDi).

Nullità e inesistenza
Nell'ambito delle nullità degli atti processuali come disegnate dagli artt. 156 ss. c.p.c., un ruolo a sé gioca la nullità della notifica, che l'art. 160 c.p.c. caratterizza come conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni sulla persona cui deve consegnarsi la copia dell'atto; dell'incertezza assoluta sulla persona cui è fatta o sulla data, salvi gli effetti degli artt. 156 e 157. Proprio il richiamo a tali disposizioni generali, che definiscono la nullità e ne delineano il regime di rilievo e di sanatoria, induce la dottrina a concludere chel'elencazione dell'art. 160 c.p.c. non è tassativa, dovendosi aggiungere tutte le ipotesi in cui si riscontri la mancanza di un requisito formale necessario per il raggiungimento dello scopo (Martinetto, cit., 404; Cass. 25 ottobre 1988, n. 5870). Di alcune di esse si è già riferito parlando delle singole modalità notificatorie, nonché della relazione di notifica. Ove ne riscontri la nullità, il giudice deve, nei limiti del possibile, ordinare la rinnovazione della notificazione, che ha di norma effetti retroattivi (arg. ex art. 156 e 291 c.p.c.). Occorre poi rilevare come giurisprudenza e dottrina distinguano la nullità dalla inesistenza della notifica, che ricorre solo quando la difformità dal modulo legale è tale che il fenomeno in concreto verificatosi per la sua abnormità non è idoneo a inserirsi nello sviluppo dinamico del processo (punzi, cit., 672; Cass. 15 gennaio 2007, n. 621; Cass. 22 giugno 2006, n. 14436; Cass. 27 gennaio 2003, n. 4319).
Si è così ritenuta inesistente sia la notifica non completata (Cass. 21 giugno 2007, n. 14487) sia quella assolutamente irriducibile al suo schema legale tipico (Cass. 26 settembre 2000, n. 12717), sia ancora quella in cui non sia riscontrabile alcun rapporto tra il destinatario e il luogo dove è stata consegnata la copia o la persona che l'ha ricevuta (Cass. 15 gennaio 2007, n. 621; Cass. 2 agosto 2006, n. 17555; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1218, in Giust. civ., 2001, I, 513, con nota di Murra).

Notifica alle persone fisiche: la modalità della consegna in mani proprie
La notifica alle persone fisiche è regolata dal Codice di rito in primis attraverso il modus exequendi che più di ogni altro è considerato in grado di garantire che l'atto giunga direttamente a conoscenza del suo destinatario: la consegna in mani proprie, regolata dall'art. 138 c.p.c. Qui infatti la coincidenza in capo al medesimo soggetto della qualità di destinatario e di consegnatario dell'atto realizza al massimo la certezza del risultato, rendendo così anche irrilevante - salvo il limite della competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario - l'individuazione del luogo della consegna (punzi, op. cit.; anDrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, 509; Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 1959, 514; Cass. 2 marzo 2000, n. 2323). Sull'art. 138 c.p.c. ha inciso l'art. 174, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy), con la previsione, di nuovo conio, che la notifica avvenga "di regola" mediante consegna a mani proprie del destinatario presso la casa di abitazione, e, solo qualora ciò si riveli impossibile, ovunque l'ufficiale notificante lo trovi. Ciò allo scopo di tutelare il diritto alla riservatezza. Ci si è dunque posti il problema del coordinamento di questa previsione con quella del successivo art. 139 c.p.c., rimasto in parte qua immutato, ove sancisce che la ricerca del destinatario debba avvenire in una serie di luoghi e non solo nella casa di abitazione. Poiché nessuna sanzione è prevista se la ricerca del destinatario ha esito positivo in un luogo diverso dall'abitazione e la notifica è comunque eseguita, non potrebbe correttamente inferirsene se non una mera irregolarità , al più causa di responsabilità a carico dell'ufficiale notificante (Cass. 30 gennaio 2006, n. 1887; Frassinetti, «Codice della privacy e processo civile», in Riv. dir. proc, 2005, 480, nota 54). Il modus exequendi della consegna in mani proprie si ritiene comunemente applicabile anche ai casi di all'art. 170, comma 1, c.p.c., cioè di notifica al procuratore costituito che, dopo la costituzione in giudizio, diviene appunto il destinatario di tutte le notificazioni nel corso del procedimento, salvo che la legge disponga altrimenti. La posizione di soggezione assunta dal destinatario nei confronti dell'iter notificatorio avviato a suo carico dà ragione del fatto che il suo rifiuto di ricevere la copia sia considerato illegittimo, e l'ordinamento vi reagisca con la tecnica della fictio: l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notifica e questa si considera comunque effettuata in mani proprie. Le conseguenze del rifiuto appena descritte sono però limitate al destinatario (o al domiciliatario: Cass. 8 maggio 2006, n. 10476), ma non sono estensibili al semplice consegnatario che, essendo libero di rifiutare l'atto, è anche in grado di impedire il perfezionamento dell'iter notificatorio. Al modus exequendi dell'art. 138 si applica il principio (su cui amplius supra) che la notifica si perfeziona per il notificante in un momento anteriore rispetto a quello in cui si perfeziona per il destinatario. In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso (Cassazione, n. 22225/2021).

Notifica nella residenza, dimora o domicilio
L'art. 139 c.p.c. consente che la notifica si effettui in uno dei luoghi ove il destinatario svolge la sua vita o la sua attività , se per qualunque ragione non appare praticabile la consegna in mani proprie. L'ufficiale giudiziario dovrà perciò cercare il destinatario prima nel comune di residenza, in subordine in quello di dimora o domicilio, e in particolare presso la casa di abitazione o il luogo dove esercita l'industria o il commercio. La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 6836/22) ha chiarito che il messo notificatore non può procedere con l'affissione presso la casa comunale quando riferisce di non aver trovato "alcuna porta di abitazione", senza effettuare ulteriori ricerche per trovare il domicilio del cittadino. Nella specie esaminata, un contribuente aveva presentato ricorso in Cassazione dolendosi della circostanza che la Commissione Tributaria Regionale avesse violato la disciplina normativa in materia di notifica, ritenendo rituale la procedura di cui all'articolo 60 lettera e) del Dpr 600/1973, e cioè quando nel Comune dove deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito si affigge nell'albo del Comune. Il ricorso veniva proposto in quanto il messo aveva dichiarato "l'irreperibilità del destinatario, di addetti alla casa, di portiere e di vicini di casa in quanto all'indirizzo non vi è alcuna porta di abitazione", senza tuttavia dare conto delle ricerche poste in essere, al fine di verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente ricorrente. Per l'effetto, il collegio di ermellini ha concordato con la tesi dell'appellante, poiché il messo notificatore avrebbe dovuto porre in essere le ricerche indirizzate a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente medesimo. La Corte di legittimità, illustrando il tenore della norma, ha precisato che in materia di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica in linea con le modalità descritte dall'articolo 60, comma 1, lettera e) del Dpr 600/1973, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche preordinate a riscontrare l'irreperibilità assoluta del contribuente, vale a dire che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio né l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Di conseguenza, nella fattispecie esaminata, l'attestazione del messo notificatore secondo cui in loco "non vi era alcuna porta di abitazione" non bastava a far comprendere se fosse stato giustificato il ricorso alla procedura di notifica di fatto adottata.

I luoghi
L'ordine dei luoghi prescritto dall'art. 139 è generaliter considerato tassativo e inderogabile con riferimento al territorio del comune di residenza, dimora e domicilio (Satta, Commentario, cit., 516; punzi,Notificazione, cit., 653; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1753; Cass. 5 agosto 2002, n. 11734; ciò risulta a contrario confermato dalla previsione dell'art. 201 della legge n. 285/1992, per il quale la notifica del verbale di accertamento di infrazione al Codice della strada è possibile in via alternativa e concorrente presso la residenza, domicilio o sede del soggetto: cfr. Giudice di Pace Torino 13 luglio 2004, in Gius, 2004, 4226). Altro aspetto della ricerca dei luoghi indicati dall'art. 139 è quello dell'individuazione di un eventuale ordine preferenziale di ricerca nella casa di abitazione e nei luoghi dove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, che finora si riteneva pacificamente assente (Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano 1959, 516; punzi, cit., 654; Martinetto, cit.; Balena, cit., 265; Cass. 13 agosto 2004, n. 15755; Cass. 26 luglio 2002, n. 11077), non ravvisandosi la necessità di preventiva e infruttuosa ricerca presso la casa di abitazione, al fine di poter procedere alla notifica nell'ufficio o nel luogo in cui il destinatario esercitava la sua attività. Oggi però, come gia accennato (amplius supra), l'art. 138 c.p.c. è stato modificato dall'art. 174, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che impone invece la consegna di regola a mani proprie del destinatario presso la casa di abitazione e, solo subordinatamente alla circostanza che ciò si riveli impossibile, ovunque questi venga reperito. Se ne deve allora inferire che le operazioni di ricerca del destinatario, all'interno del Comune di residenza, dimora o domicilio, vadanoin primis indirizzate alla casa di abitazione.

I soggetti
L'art. 139 c.p.c. individua tre categorie di soggetti, persona di famiglia (o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda), portiere dello stabile, vicino di casa, nei cui confronti è possibile procedere alla consegna della copia in assenza del destinatario, in virtù dei rapporti con quest'ultimo. La disposizione ha però cura di specificare che deve trattarsi di soggetto «non minore di quattordici anni o non palesemente incapace» (per la dizione quasi simile adottata dall'art. 7 della legge n. 890/1982 per la consegna a mani in caso di notifica a mezzo posta v. infra). La legittimazione dei consegnatari non sorge però solo per i rapporti con il destinatario, ma anche in virtù della loro rinvenuta presenza nei luoghi prescritti, una valida notificazione potendo dunque avvenire, ai sensi dell'art. 139 in parte qua, solo in tali luoghi ed essendo irrilevanti, ove ciò non avvenga, i rapporti che legano il consegnatario al destinatario. Anche tra i soggetti indicati dall'art. 139 vi è una gerarchia: devono essere preferite le persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, solo in difetto o in caso di rifiuto di ricevere l'atto, la copia potendosi consegnare al portiere dello stabile in cui è ubicata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, in via ulteriormente subordinata, a unvicino di casa (che accetti di riceverla). La successione preferenziale è ritenuta tassativa e vincolante (punzi; Balena; Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11332) e il passaggio da una categoria è possibile solo per l'assenza, l'incapacità o il rifiuto dei consegnatari che si trovano in posizione di precedenza (punzi; Cass. 4 maggio 2005, n. 9206). È dunque affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna di copia dell'atto al portiere, qualora la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento degli altri consegnatari prescritti in via preferenziale (Cass. 4 maggio 2005, n. 9206; Cass. S.U. 30 maggio 2005, n. 11332). I consegnatari individuati dall'art. 139 c.p.c., a differenza del destinatario, possono liberamente rifiutare di ricevere al copia dell'atto da notificare, non trovandosi in posizione di soggezione (Satta; punzi). È discusso il valore da attribuire, ai fini del perfezionamento dell'iter notificatorio, a questi adempimenti: secondo alcuni la sottoscrizione è solo una formalità integrativa funzionale a formalizzare solennemente l'accettazione dell'atto e la conseguente assunzione dell'obbligo di recapitarlo (punzi). Al contrario, Altri (Martinetto), ritiene invece che la sottoscrizione sia fungibile rispetto all'attestazione di consegna contenuta nella relazione di notifica. Quanto invece all'invio della lettera raccomandata, l'opinione prevalente ne ritiene la natura di semplice partecipazione di notizia di un atto già perfetto, irrilevante al fine della determinazione del momento in cui la notificazione può considerarsi compiuta (punzi; Cass.14 giugno 2005, n. 12740).

"Modus exequendi" della notifica
L'art. 140 c.p.c. prescrive, in caso di impossibilità di eseguire la notifica presso i luoghi dove si svolge la vita privata o lavorativa del destinatario a causa della sua irreperibilità e del concorrente rifiuto di ricevere la copia da parte dei consegnatari previsti dall'art. 139 (o di loro incapacità), una serie di incombenti succedanei: il deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo di esecuzione della notifica; l'affissione di un avviso del deposito (in busta chiusa e sigillata) alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e la notizia con raccomandata con avviso di ricevimento. La Consulta (n. 3/2010) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Presupposti
La disposizione presuppone che si conosca l'effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario o che comunque si sarebbe potuta conoscere usando l'ordinaria diligenza (Balena, per il quale l'incolpevole ignoranza del trasferimento del destinatario può in concreto garantire la validità della notificazione; App. Catania 22ottobre 2005; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19670). L'art. 140 c.p.c. appare dunque applicabile tutte le volte in cui non vi siano elementi tali da rendere palese che il destinatario dell'atto ha definitivamente abbandonato la sua ultima residenza.

Singole formalità
L'art. 140 prescrive, per la notifica ivi prevista, la seguente scansione: 1) il deposito di copia dell'atto da notificare presso la casa comunale del luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario; 2) l'affissione di un avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda; 3) l'ulteriore notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (punzi, op. cit., 1498; Balena op. cit., 267). La pluralità di adempimenti è pensata in funzione di garanzia del destinatario, che viene messo in condizione di entrare in possesso del documento pur in assenza di un consegnatario che garantisca il recapito dell'atto. Ed è per questo che tutti questi adempimenti (deposito della copia, affissione e spedizione dell'avviso) sono essenziali per la validità della notifica: la loro contemporanea presenza è cioè prevista a pena di nullità della notifica stessa (Martinetto, op. cit., 393; Cass. 17 ottobre 2005, n. 20104; contra Satta, Commentario, cit., 518, il quale ritiene che la notifica consista propriamente nel deposito della copia, mentre gli altri adempimenti avrebbero carattere puramente informativo).

Perfezionamento
Uno dei maggiori filoni di dibattito aperti dalla notifica de qua riguarda il dies a quo di perfezionamento per il destinatario. Un consolidato orientamento di legittimità lo attestava infatti al momento della spedizione della raccomandata informativa, pur ritenendo necessaria l'esibizione dell'avviso di ricevimento  quale prova dell'avvenuta notifica: ad esempio, con l'ordinanza 13 gennaio 2005, n. 458, la Cassazione ritenne che, fermo restando che la notifica si perfeziona con la spedizione della raccomandata informativa, avendo tale spedizione lo scopo di consentire la verifica che l'atto è effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il relativo avviso di ricevimento va allegato all'atto notificato. La sua mancanza determina perciò la nullità della notificazione con ogni conseguenza di legge sia in ordine alla rinnovazione sia in ordine invece alla sanatoria per raggiungimento dello scopo se il destinatario compie il successivo atto di impulso processuale. Con l'ord. 14 gennaio 2008, n. 627, la Corte ebbe poi modo di specificare che la produzione dell'avviso di ricevimento da cui risulti la ricezione dell'atto è richiesta non per la validità della notifica, ma solo ai fini probatori dell'avvenuto perfezionamento del subprocedimento notificatorio. L'orientamento non ha però tacitato i tanti dubbi di illegittimità costituzionale più volte manifestati e approdati alla Consulta, e al fine sfociati nella sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 (in www.giurcost.it, e in www.giustamm.it, con nota di Delle Donne), con al quale la Consulta stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui, nell'interpretazione offertane dal diritto vivente, prevede appunto che la notificazione si perfezioni, nei confronti del destinatario, al momento della spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario notificante, della raccomandata informativa, piuttosto che al momento, successivo, in cui la raccomandata stessa è stata effettivamente ricevuta, o è trascorso il termine di dieci giorni dalla spedizione stessa. In particolare, la Corte ha ricordato che il diritto vivente formatosi sull'art. 140 e da essa censurato trovava la sua ratio nell'esigenza di operare un bilanciamento tra due interessi ugualmente degni di tutela eppure in contrasto tra loro: quello del notificante e quello del destinatario della notifica. Quanto al primo, se la legge prevedeva oneri di notifica entro termini di decadenza, non poteva gravare su di lui l'alea del decorso del tempo di consegna della raccomandata al destinatario. Quanto invece a quest'ultimo, la legale conoscibilità dell'atto si intendeva raggiunta con il deposito presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso nei luoghi di sua pertinenza, oltre che con la spedizione della raccomandata informativa. Ciò in quanto, se egli si fosse allontanato temporaneamente, avrebbe anche dovuto rendersi diligente nel conoscere eventuali comunicazioni a lui dirette. Il quadro ordinamentale che giustificava tali conclusioni è stato tuttavia sovvertito dalle sentenze della Consulta n. 477/2002 e n. 28/2004 (nonché dagli interventi successivi), che hanno codificato il principio generale (su cui amplius supra) che il momento in cui la notificazione deve considerarsi perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, il primo attestandosi al momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Se allora il notificante gode del massimo della garanzia sub specie di ancoraggio dei termini di decadenza solo dalla consegna all'ufficiale giudiziario, al destinatario deve riconoscersi, parimenti, la decorrenza di detti termini dalla effettiva conoscenza dell'atto. Tale conclusione, infatti, da un lato non contrasta con alcuna diversa esigenza difensiva della controparte, posta al sicuro dall'alea delle successive formalità, e non giustifica dunque abbassamenti degli standards di tutela sub specie di fictiones di conoscenza; e dall'altra si impone per esigenza di parità delle armi tra le parti nell'esplicazione dei loro poteri processuali. In applicazione dei principi posti dalla Consulta, la Cassazione (Cass. 31 marzo 2010, n. 7809, in www.cortedicassazione.it) ha statuito che, in assenza della prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario della raccomandata, la notifica va dichiarata nulla, con conseguente cassazione delle sentenze rese nel giudizio di primo e secondo grado.

Notifica presso il domiciliatario
L'art. 141 c.p.c., per il quale la notifica a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, è norma speciale rispetto all'art. 47 c.c. Secondo la giurisprudenza, anche al domiciliatario è applicabile il modus exequendi previsto dall'art. 139, con la conseguenza che, se l'ufficiale giudiziario non lo rintracci nella casa o nell'ufficio indicati nell'elezione di domicilio, possa legittimamente consegnare la copia dell'atto ai consegnatari indicati dall'art. 139 stesso (Cass. 19 gennaio 1989, n. 245), mentre l'eventuale rifiuto di questi ultimi determina l'applicabilità dell'art. 140 (su cui amplius supra): così Cass. 8 maggio 2006, n. 10476. L'ultimo comma dell'art. 141 esclude la modalità della notifica presso il domiciliatario quando questi si trovi in una determinata condizione e cioè: 1) nell'ipotesi di identità con il notificante, che crea un conflitto di interessi con il destinatario; 2) nell'ipotesi di morte del domiciliatario (App. Napoli 16 febbraio 2006), nella quale la Cassazione ritiene, in riferimento all'art. 330, c. 3, che l'impugnazione debba essere notificata alla parte personalmente (Cass. 28 maggio 2004, n. 10320; Cass. 11 aprile 2002, n. 5201; Cass. 4 aprile 2002, in Giust. civ., 2002, I, 931); 3) nell'ipotesi di cessazione dell'ufficio, nel caso in cui l'elezione fosse stata fatta presso quest'ultimo (punzi, op. cit., 1502; Cass. 22 aprile 1997, n. 3468); 4) nell'ipotesi in cui il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione, per il venir meno di uno degli elementi fondanti la sua legittimazione (punzi, op. cit., 1502; Balena, op. cit., 265; Cass. 17 dicembre 2003, n. 19335).

Notifica fuori del territorio italiano
Se la notificazione deve avvenire nei confronti di destinatario privo di residenza, domicilio o dimora nel territorio italiano, o che comunque non vi abbia eletto domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell'art. 77, comma 2, c.p.c. (per il quale il procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica ha sempre il potere di rappresentanza in giudizio), occorre operare un distinguo. Se la notifica deve avvenire in uno Stato membro dell'U.E. (esclusa la Danimarca), nel senso che è ivi richiesta e deve ivi essere perfezionata, la procedura è quella prevista dal Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alla comunicazione e notificazione, all'interno degli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziari civili e commerciali (che ha abrogato il precedente Regolamento CE n. 1348/2000). Sostanzialmente, il modus exequendi è comunque incentrato sull'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, che si rivolge direttamente al collega del diverso Stato membro di destinazione il quale, eseguita la notifica secondo la sua lex loci, restituisce gli atti all'ufficiale giudiziario istante. Se al contrario la notifica deve avvenire al di fuori dell'U.E. (o in Danimarca), essa si esegue, ai sensi dell'art. 142 c.p.c., c. 2, secondo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 200/1967 recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. Solo in assenza di queste ultime, si applicano, in via residuale, le disposizioni dell'art. 142 c.p.c., per il quale l'atto è notificato al destinatario a mezzo raccomandata nonché consegna di altra copia al P.M. che ne cura la trasmissione al Ministero per gli affari esteri per la consegna al destinatario. Anche alle notifiche effettuate fuori del territorio dello Stato si applica il principio generale della scissione del momento perfezionativo: per il notificante ildies a quo decorre dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; per il destinatario, esso si attesta invece al ventesimo giorno successivo a quello del compimento delle formalità prescritte agli organi che effettuano la notifica stessa (art. 143, u.c.), data alla quale si deve anche far risalire il consolidamento definitivo degli effetti preliminari già prodottisi a favore del notificante, secondo i principi generali (amplius, supra).

Notifica a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti
Il Codice di rito prevede una procedura sostitutiva consistente in formalizzate operazioni tassativamente previste, qualora la notifica non possa eseguirsi nei modi normali della consegna in mani proprie del destinatario o comunque presso i luoghi dove egli svolge la sua vita o la sua attività professionale. Le operazioni sostitutive sono previste dall'art. 143, per il quale l'ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, del luogo di nascita del destinatario o, se anche questo è ignoto, mediante consegna di copia dell'atto al p.m. L'applicabilità dell'art. 143 presuppone che siano ignoti la residenza, la dimora e il domicilio (reale o eletto) del destinatario, sia in Italia che all'estero, e che manchi un procuratore dotato del potere di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 (Martinetto, op. cit., 399; Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli 1979, 523; Balena, op. cit., 268).
Ciò spiega la maggiore semplicità della procedura de qua rispetto a quella prevista per l'irreperibilità o il rifiuto dall'art. 140, non potendosi qui individuare né un luogo dove affiggere l'avviso né dove spedire la raccomandata informativa. L'utilizzo delle formalità prescritte dall'art. 143 in assenza dei loro presupposti ridonda a carico della notifica rendendola nulla (Cass. 10 gennaio 2003, n. 193). Essenziale a tal uopo si rivela l'indicazione, nella relata di notifica, delle ricerche pregresse dell'ufficiale giudiziario con esito negativo, non potendosi aliunde verificare l'assolvimento dei richiesti oneri di diligenza in capo all'istante (Cass. 6 aprile 2004, n. 6761). Premessa l'operatività del principio generale di scissione degli effetti della notifica (su cui v. amplius supra), il perfezionamento dell'iter in capo al destinatario, e dunque il consolidarsi degli effetti provvisoriamente prodottisi anche per il notificante, si attesta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 143, al ventesimo giorno successivo a quello del compimento delle prescritte formalità.

Notifica a mezzo del servizio postale
Questa modalità di notifica è regolata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890/1982 (come da ultimo modificata dalla L. n. 31/2008, di conversione con modifiche del D.L. n. 248/2007) e si caratterizza per essere i due ultimi momenti dell'iter notificatorio, di competenza pubblica e non della parte istante, ripartiti tra l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale postale (Carbone-Batà, Le notificazioni, Ipsoa, 2007, 180 ss.). In particolare, al primo compete l'esecuzione delle attività preliminari alla materiale consegna: la predisposizione della relazione di notificazione recante l'indicazione della modalità prescelta e dell'ufficio postale, la predisposizione degli atti in busta chiusa e sigillata con relativo avviso di ricevimento. Al secondo spetta invece la vera e propria consegna dell'atto al destinatario in mani proprie (anche se dichiarato fallito) o, se ciò non è possibile, a persona di famiglia convivente anche solo temporaneamente, o all'addetto alla casa o al servizio, purché non manifestamente affetto da malattia mentale o di età inferiore ai 14 anni (art. 7, comma 2, legge n. 890/1982). In mancanza, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile o apersona che, comunque vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta a distribuire la posta (art. 7, comma 3, legge n. 890/1982; non dunque all'amministratore del condominio: così Cass. 25 maggio 1985, n. 3179). Il consegnatario (alla cui categoria non appartiene il domiciliatario) deve firmare l'avviso di ricevimento e il registro e, se diverso dal destinatario, ne va specificata la qualità (art. 7, comma 4, legge n. 890/1982). Se la consegna non avviene nelle mani del destinatario, l'agente postale glie ne dà notizia con raccomandata (si tratta di prescrizione aggiunta, al nuovo comma 6 dell'art. 7, legge n. 31/2008, di conversione del D.L. n. 248/2007). L'art. 149 c.p.c. prevede che alla notifica a mezzo posta possa ricorrersi se non ne è fatto espresso divieto dalla legge. L'art. 107 D.P.R. n. 1229/1959 (sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari) prescrive a sua volta che l'U.G. debba avvalersi del servizio postale per la notifica degli atti in materia civile e amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, salvo che l'istante richieda la notifica di persona. Al di fuori di tale ipotesi, l'U.G. può utilizzare il servizio postalesenza limitazioni territoriali per la notifica di tutti gli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie delle sedi alle quali sono addetti, nonché degli atti stragiudiziali. A seguito delle modifiche operate dall'art. 2, comma 1, lett. e), legge n. 263/2005, il terzo comma dell'art. 149 prevede testualmente che la notifica si perfezioni per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario; e per il destinatario dal momento in cui ha legale conoscenza dell'atto. Occorre tuttavia separare i profili attinenti al dies a quo di decorrenza degli effetti da quelli della prova dell'avvenuto perfezionamento e del relativo quomodo. Sotto quest'ultimo profilo, è la ricevuta di ritorno ad assolvere alla funzione didocumentazione, con la conseguenza, accettata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che in caso di mancata allegazione del documento la notifica deve addirittura considerarsi inesistente e in alcun modo sanabile (Cass. 10 marzo 2004, n. 4900; Cass. 29 novembre 2002, n. 16934). Di contrario avviso invece la dottrina, per la quale la ricevuta di ritorno non è elemento costitutivo del procedimento notificatorio, con la conseguenza che il vizio derivante dalla sua mancanza è una nullità sanabile con la costituzione del convenuto (anDrioli, op. cit., I, 404; punzi, op. cit., 660).

Il risarcimento per ritardo della notifica a mezzo postale
La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, come "danno emergente", qualora sussista un pregiudizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale di vincere il concorso. Questo il principio affermato per una peculiarissima fattispecie, dove la consegna tardiva a opera delle Poste di un plico proveniente dall'Università per partecipare a un concorso non è stata ritenuta per sé censurabile, ove non sia stata dimostrata la concreta perdita di chance. La precisazione è stata dettata nell'ordinanza n. 5231/2022 della Cassazione. In dettaglio, un uomo aveva convenuto innanzi al giudice di pace, un'Università e Poste italiane Spa, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo col quale le era stata consegnata una lettera raccomandata proveniente dall'Università. Lo stesso aveva esposto, a sostegno della domanda, che il ritardo nella consegna gli aveva impedito di partecipare alle prove del concorso bandito dall'Università per il conseguimento di un dottorato di ricerca. Il giudice di pace ha ritenuto che l'Università fosse esente da colpe avendo indirizzato la raccomandata nel rispetto del termine di quindici giorni antecedenti la data fissata nel bando del concorso, mentre Poste italiane Spa doveva considerarsi la responsabile del ritardo. Tuttavia, il giudice di pace aveva rigettato la domanda, rilevando che non fosse stata fornita prova delle effettive possibilità di vincere il concorso, non indicando né provando il numero di candidati e il risultato finale delle prove. In altre parole, non era stato dimostrato il cosiddetto "danno da perdita di chance". La Cassazione ha quindi richiamato un indirizzo ermeneutico di legittimità secondo il quale "la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità una perdita economicamente rilevante per il candidato".

La notifica a mezzo di posta elettronica
Il D.L. n. 193/2009, convertito con modifiche dalla legge n. 24/2010 e dedicato a interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, ha adottato anche misure per la digitalizzazione della giustizia. L'art. 4, comma 2, prevede infatti che «nel processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata». Si tratta delle notificazioni e le comunicazioni, in ambito processuale civile, previste dall'art. 170 (ogni notifica e comunicazione nel corso del procedimento è fatta al difensore, che ne diviene destinatario) e dall'art. 192 (comunicazioni al consulente); in ambito penale, sono invece interessate dalla modalità telematica le notificazioni a persona diversa dall'imputato di cui agli artt. 148 comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. L'art. 4 opera tuttavia un rinvio ad altre fonti di regolamentazione della posta elettronica certificata (Pec) ordinaria, e segnatamente al D.Lgs. 82/2005; al D.P.R. n. 68/2005; all'art. 16 D.L. n. 185/2008. Esso dispone altresì il rinvio a successivi decreti ministeriali di individuazione delle regole tecniche, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Tornando al processo civile, l'art. 4, comma 8, lett. d) ha operato con l'introduzione, nel Codice di rito civile, dell'art. 149 bis, recante disposizioni sulle notifiche con il mezzo della posta elettronica.
Ai sensi dell'art. 149 bis c.p.c., se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
Inoltre l'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, rende possibile la notificazione per via telematica eseguita dagli avvocati. La ratio del D.M. n. 44 è quella di rendere possibile per l'avvocato l'autonoma notificazione di atti giudiziari per via telematica, analogamente a quanto già previsto per la notifica per posta (art. 2 legge n. 53/1994).
Ovviamente, così come per la notifica per posta, non possono essere notificati gli atti di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, come a esempio i pignoramenti immobiliari o presso terzi. La norma può essere utilizzata da parte degli avvocati, in possesso di procura alle liti, (che siano stati autorizzati alle notificazioni in proprio dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza). Sarà necessario avere sia una casella pec, sia un dispositivo di firma digitale.
Nel secondo caso, il documento dovrà essere scansionato (preferibilmente in formato pdf) e nella relata di notifica si dovrà dare conto della conformità della copia telematica all'originale cartaceo. In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico (Cassazione, n. 40758/2021).

Considerazioni conclusive
Gli ultimi anni hanno visto la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità intervenire in maniera massiccia sulla regolamentazione positiva del sistema delle notificazioni, sotto l'egida del rispetto del diritto di difesa e della parità delle armi. Il trend è inaugurato dalla Consulta che, con una serie di pronunce prima di illegittimità costituzionale e poi interpretative di rigetto, ha costruito il principio generale della scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario, i primi da attestarsi al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; i secondi al momento della legale conoscenza dell'atto (che consolida definitivamente, con la perfezione dell'iter notificatorio, anche gli effetti preliminari prodottisi per il notificante). Il principio, posto a presidio dell'effettività del diritto di difesa del notificante, sul quale non può gravare l'alea di attività ed eventi che sfuggono alla sua sfera di disponibilità, ha ben presto irradiato i suoi effetti anche a beneficio del destinatario. Da ultimo, la Cassazione (Ordinanza n. 6836/2022) ha chiarito che il messo notificatore non può procedere con l'affissione presso la casa comunale quando riferisce di non aver trovato "alcuna porta di abitazione", senza effettuare ulteriori ricerche per trovare il domicilio del cittadino.

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