Civile

Le nuove sanzioni disciplinari forensi si applicano in armonia al principio del favor rei

La vicenda si incentra sulla successione delle norme deontologiche a seguito dell'approvazione nel 2014 del nuovo Codice

di Paola Rossi

Le sezioni Unite civili della Cassazione escludono che - nella successione delle norme disciplinari avvenuta con l'approvazione del nuovo codice deontologico del 1994 e applicabile a procedimenti già in corso - il principio del favor rei sia rispettato sostituendo de plano l'applicazione della cancellazione con quella della sospensione. In particolare rinviano al Consiglio nazionale forense la questione se sia veramente più favorevole la sospensione di tre anni (ridotta a due per le attenuanti) rispetto alla cancellazione uguale sempre a due anni e prevista dalla disciplina previgente.

La Cassazione, con la sentenza n. 16296/2021, rimanda così per la seconda volta al Consiglio nazionale forense il giudizio disciplinare su un avvocato che si era introdotto nell'aula d'esame spacciandosi per delegato dell'Ordine degli avvocati di Roma munito di mezzi di comunicazione e tesserino falso di commissario col chiaro intento di coadiuvare alcuni esaminandi durante la prova scritta.

La sentenza ora cassata aveva convertito l'iniziale cancellazione con una sospensione di tre anni ridotta, per le attenuanti, a due. Il ragionamento del Cnf secondo cui la sospensione sarebbe meno grave - e quindi di favore - della cancellazione prevista per la medesima fattispecie dal Codice deontologico vigente al momento dei fatti è stato contestato dal ricorrente e non ha convinto neanche le sezioni Unite. Questo perché la comparazione tra le due diverse sanzioni finalizzata all'applicazione della normativa più favorevole - vista l'approvazione del nuovo Codice prima della conclusione del giudizio disciplinare - andava fatta nel concreto e non in linea teorica.

Spiega, infatti, il ricorrente che comunque in caso di cancellazione il proprio ordine di appartenenza gli consentiva la reiscrizione dopo due anni. Il Cnf dovrebbe cioè spiegare perché sarebbe una sanzione più favorevole una sospensione di tre anni seppur ridotta a due a fronte di una cancellazione che dà un diritto prefissato nel tempo per poter procedere a nuova iscrizione su richiesta dell'avvocato colpito dalla sanzione disciplinare.

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