Trova così definitiva "allocazione" nel novellato articolo 2-bis, comma 1, Dlgs n. 25/2008 – quindi all'interno di una norma di rango primario – l'elenco dei Paesi che «sono considerati di origine sicuri» nell'interezza del loro territorio.
Nel testo "consolidato" del Dl "flussi" n. 145/2024, come definitivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187/2024, sono state trasfuse, per "confluenza", le disposizioni che hanno "legificato" l'individuazione dei Paesi di origine sicuri introdotte dal Dl n. 158/2024 che è stato contestualmente abrogato ma con espressa clausola di salvezza degli effetti medio tempore prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del testo d'urgenza («Restano validi gli ali atti e i provvedimenti...