Ove sia domandato l’annullamento di una delibera condominiale per inosservanza dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge, costituisce domanda nuova quella con cui si richieda (nella specie, in grado d’appello) l’annullamento della medesima delibera per altra ragione attinente alla violazione di una convenzione di deroga a tali criteri, come quella approvata con regolamento condominiale contrattuale. Lo ha detto la Corte di cassazione con l’ordinanza 19 marzo 2024 n. 7258.
Ove sia domandato l’annullamento di una delibera condominiale per inosservanza dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge, costituisce domanda nuova quella con cui si richieda (nella specie, in grado d’appello) l’annullamento della medesima delibera per altra ragione attinente alla violazione di una convenzione di deroga a tali criteri, come quella approvata con regolamento condominiale contrattuale. Lo ha detto la Corte di cassazione con l’ordinanza 19 marzo 2024 n. 7258.
La richiesta di accertamento, per la prima volta in appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è illegittima
I precedenti
Nello ...


