Civile

Le sentenze sulla condotta vessatoria del datore di lavoro e configurabilità del mobbing

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Rapporto di lavoro - Mobbing - Configurabilità - Elementi costitutivi.
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”. Nel caso in esame i giudici hanno ritenuto non sussistenti tali elementi ed escluso una condotta vessatoria da parte del datore di lavoro, ritenendo le condotte tenute tutte giustificate dal processo di riorganizzazione aziendale, effettivamente attuato.
• Corte di Cassazione , sezione Lavoro, sentenza 24 novembre 2016 n. 24029

Lavoro - Rapporto di lavoro - Mobbing - Condotte mobbizzanti - Assenza di strategia persecutoria - Non configurabilità - Valutazione singole condotte - Responsabilità del datore di lavoro per i danni imputabili - Criteri.
Anche se sia stata accertata l'insussistenza di un intento persecutorio del datore idoneo ad unificare tutte le condotte denunciate dal lavoratore e quindi sia stata esclusa la configurabilità di una condotta di “mobbing” idonea a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificarne la dignità, non si può escludere che alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.
• Corte di Cassazione , sezione VI, ordinanza 20 aprile 2016 n. 8025

Lavoro - Rapporto di lavoro - Mobbing - Configurabilità - Intento persecutorio nei confronti del dipendente - Necessità.
Costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza e intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo. Nel caso di specie i giudici non hanno ravvisato mobbing nella collocazione in CIG o in ferie, stante l'assenza della prova di una esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 8 gennaio 2016 n. 158

Lavoro - Rapporto di lavoro - Mobbing - Nozione - Irrogazione di sanzioni disciplinari illegittime in breve arco di tempo - Configurabilità - Esclusione.
Si ha mobbing allorché sia ravvisabile da parte del datore o di un superiore gerarchico un atteggiamento sistematico e protratto nel tempo di ostilità verso il dipendente che si concreti in una molteplicità di comportamenti così da tradursi in forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica tali da indurre la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente. [Nella specie i giudici non hanno ravvisato mobbing nell'adozione di misure disciplinari, dichiarate poi illegittime, nel breve volgere di un paio di mesi, ritenute invece espressione, per quanto abnorme e scorretto, di un potere legittimamente facente capo al datore di lavoro].
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 18 febbraio 2015 n. 3256

Lavoro - Rapporto di lavoro - Mobbing - Nozione - Pluralità delle condotte “mobbizzanti” - Necessità.
Il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate e designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 6 agosto 2014 n. 17698

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