Le sentenze di divorzio si possono “disattendere” solo se sopraggiungono condizioni nuove
Il principio vale quando variano le disposizioni in materia di collocazione del figlio e quelle sull’assegno o contributo per il suo mantenimento
Il Tribunale di Patti (sentenza 21 dicembre 2025 n. 1240) è chiamato a esplicitare la corretta esegesi dell’articolo 473 bis 29 del cpc il quale dispone che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La modifica delle condizioni
Segnatamente...





