Immobili

Le spese dell'ascensore sono dovute dal condomino che per sua scelta ha bloccato la porta dell'ascensore

L'elevatore, quindi, arrivava fino al terzo piano e, in funzione di questo, le spese erano comunque dovute

di Giampaolo Piagnerelli

Il condomino del quarto piano che - a seguito di lavori di ristrutturazione - decide di far sbarrare la porta dell'ascensore è comunque tenuto a pagare le spese dell'elevatore in quanto questo funziona regolarmente fino al terzo piano. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 28155/22.

Uso dell'ascensore. Gli Ermellini, in sintonia con i giudici di merito, hanno precisato che nel caso specifico non vi era alcuna ragione per esonerare uno o più condomini dalle spese di ascensore in quanto la porta del piano ove era ubicata la proprietà era stata sbarrata per una scelta in seguito ai lavori di ristrutturazione e non per iniziativa del condominio, tanto che i condomini utilizzavano l'ascensore fino al terzo piano. Il condomino, però, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1123 (ripartizione delle spese) e 1124 (manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori) del codice civile, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.3 del codice di procedura civile per illegittima ripartizione delle spese relative al servizio di ascensore. Tuttavia, si legge nella decisone della Cassazione, bene ha fatto la Corte di merito a non esonerare il condomino dalle spese di ascensore in quanto la porta del quarto piano ove era ubicata la sua proprietà era stata sbarrata per sua scelta. La circostanza, quindi, di non poter utilizzare l'ascensore fino al quarto piano, ma solo fino al terzo, dipendeva dalla scelta del condomino di bloccare la porta dell'ascensore del quarto piano in funzione dei lavori di ristrutturazione in corso. Di qui l'appello è stato respinto.

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