LE SPESE PER IL CAMBIO DELLE FUNI DELL'ASCENSORE
Il nuovo articolo 1124 del Codice civile, modificato dalla legge n.220/2012, ha esteso agli ascensori la normativa prevista per le scale, recependo una costante interpretazione giurisprudenziale sul testo previgente. L’articolo citato stabilisce che le spese, sia per il mantenimento che per la sostituzione, in riferimento agli ascensori e alle scale, sono ripartite fra i condomini per metà in ragione dei millesimi di proprietà e per metà in ragione dell’altezza dal piano dal suolo. Le spese anche per la sostituzione delle funi seguono il predetto criterio: in questo caso, l'intervento è necessario per vetustà o per guasto delle funi e ne implica la sostituzione.