Lavoro

Le tutele per vertici e manager quando emergono casi di contagio

Per gli eventi lesivi viene di solito prevista la manleva dalle responsabilità civili

di Pasquale Dui

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid 19, si manifestano profili di criticità soprattutto in tema di garanzia della sicurezza e salute sul lavoro del personale dipendente, in relazione a possibili contagi indotti in azienda a causa di comportamenti colposi del datore di lavoro e degli attori del sistema di tutela del Dlgs 81/2008, quali il Rspp, il medico competente, il Rls e, non ultimo, il dirigente, di qualsiasi posizione gerarchica, quanto al suo ambito di competenze e a un presunto dovere generale di sorveglianza connaturato alla direzione e al coordinamento di soggetti a lui sottoposti, per ragioni di organizzazione e funzionalità aziendali.

Di fronte alla diffusione di Covid 19, a dirigenti e amministratori è stato chiesto di agire rapidamente per far fronte allo stato di emergenza, così da non pregiudicare la continuità aziendale e garantire la salute di tutti gli stakeholder.

I protocolli sulla sicurezza
Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid 19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo previsto dall’articolo 2087 del Codice civile con l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di infezioni negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del Dl 33/2020, nonché con l’adozione e il mantenimento delle misure qui previste. La validità dei protocolli citati, peraltro, è stata confermata dal Dpcm del 3 novembre.

Se non trovano applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sul sito Inail è presente un documento di informativa sulla salute e sicurezza nello smart working, in base all’articolo 22, comma 1, della legge 81/2017 sul lavoro agile, al quale fa espresso riferimento il Dpcm 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1, lettera r), dove si prevede che gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22, comma 1, «sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro». In questo scenario, si innestano le possibili soluzioni organizzative strutturate sulle deleghe di funzioni.

La manleva per i dirigenti
In caso di eventi lesivi imputabili all’azienda o al soggetto delegato, soprattutto in situazioni di emersione di imputazioni per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose correlate alla violazione di norme contro gli infortuni sul lavoro, le guarentigie di supporto per il dirigente coinvolto si ritrovano nelle disposizioni del contratto collettivo applicato al rapporto, laddove prevedano – come nella normalità dei casi – la manleva economica per responsabilità civili dirette e il rimborso di spese legali, il tutto affiancato dalla sospensione del rapporto con conservazione del posto in casi di detenzione.

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