Le visure ipocatastali spettano al notaio anche in caso scrittura privata autenticata
L'obbligo di effettuare le visure ipocatastali incombe al notaio incaricato della stipula di un contratto di trasferimento immobiliare anche in caso di utilizzazione della forma della scrittura privata autenticata. Lo affermano i giudici della terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 16990 del 2015. Inoltre la Suprema Corte chiarisce che, al fine di escluderne la responsabilità, non ha rilievo la circostanza che l'utilizzazione della forma della scrittura privata risponda a scelta della parte, la quale si sia rivolta al notaio per l'autenticazione delle firme di una scrittura privata di compravendita in precedenza da terzi o da essa stessa redatta.
La responsabilità del notaio - Il giudice di legittimità ha ribadito il principio secondo cui la responsabilità del notaio, in ragione della sua funzione pubblica, nell'esecuzione del contratto d'opera professionale, rimane esclusa soltanto in presenza di espresso esonero, per motivi di urgenza o per altre ragioni, dall'incombenza di effettuare le visure, con clausola inserita nella scrittura, non di mero stile ma quale parte integrante del contratto.
Tuttavia, anche nel caso in cui il notaio sia stato esonerato dalle visure, qualora egli venga a conoscenza o abbia il solo sospetto della sussistenza di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita, deve in ogni caso informarne le parti, essendo tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176, comma 2, del Cc e della buona fede (Cassazione 15726/2010).
La clausola di buona fede o correttezza ha valenza generale e trova applicazione anche nel caso della scrittura privata autenticata nelle firme da parte del notaio.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 20 agosto 2015 n. 16990