Civile

Leasing: in caso di furto l'utilizzatore "poco attento" è tenuto a risarcire la società di locazione

L'utilizzatore deve dimostrare quali cautele ha preso per evitare il furto del bene

di Giampaolo Piagnerelli

Nel contratto di leasing gli utilizzatori devono dimostrare quali singole cautele abbiano preso per evitare il furto. In caso contrario l'assicurazione del bene in locazione non risarcisce nulla. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 24892/21.

La vicenda. Venendo ai fatti una srl e rispettivi soci hanno proposto opposizione avverso il decreto con cui il tribunale di Milano aveva ingiunto loro – in solido - di pagare la somma di circa 106 mila euro in favore di una società di leasing, a fronte del furto di un'imbarcazione da diporto che era stata concessa in leasing. In particolare gli opponenti avevano sostenuto che la somma non era dovuta per essersi il contratto risolto per impossibilità sopravvenuta a essi non imputabile. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, con sentenza che è stata confermata in appello. I giudici di seconde cure hanno osservato fra l'altro che il rischio della perdita del bene in leasing gravante sull'utilizzatore, implica necessariamente l'obbligo strumentale di custodia, adempimento che non può dirsi ben assolto con il corretto ormeggio della barca, non risultando dimostrato se e quali cautele siano state adottate contro il rischio di furto, poi verificatosi, e che ha impedito la restituzione del bene. Nemmeno l'assicurazione ha rimborsato il danno sul rilievo per cui la perdita dell'imbarcazione era risultata derivante da inadeguatezza delle cautele adottate dal custode con conseguente esclusione del rischio ex articolo 12 lettera c) delle condizioni di polizza. I ricorrenti hanno eccepito che la Corte d'appello avrebbe dovuto indicare quali differenti misure l'utilizzatore avrebbe dovuto adottare il giorno del furto. La Cassazione ha giudicato inammissibile il motivo, giacchè la richiamata polizza assicurativa si limitava a richiamare il contratto di assicurazione e quindi erano proprio gli opponenti a dover fornire prove idonee a superare la presunzione di colpa a carico dell'utilizzatore.

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