Leasing: il fallimento dell’utilizzatore permette al concedente di avere subito il bene
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Contratto di leasing - Art. 72 quater L.F. - Applicabilità - Pendenza al momento del fallimento dell'utilizzatore - Sussistenza - Leasing già risolto prima del fallimento - Distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo - Conseguenze in ordine all'applicazione dell'art. 1526 cod. civ.
L'art. 72 quater L.F. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell'utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l'art. 1526 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l'onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione della norma da ultimo citata.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 9 febbraio 2016 n. 2538
Fallimento - Contratto di leasing - Fallimento dell'utilizzatore – Portata applicativa dell’art. 72 quater L.F. - Opzione del curatore per lo scioglimento del contratto - Diritto del concedente alla restituzione del bene - Sussistenza - Canoni non ancora scaduti alla data del fallimento - Ammissione integrale al passivo - Esclusione.
In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell'art. 72 quater L.F. il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 L.F., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, poiché con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto il bene o altrimenti allocato a valori di mercato, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge.
• Corte cassazione, sezione VI, ordinanza 3 settembre 2015 n. 17577
Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Distinzione - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Incidenza dell'art. 72 quater L.F. sull'applicabilità dell'art. 1526 cod. civ. - Esclusione.
L'introduzione nell'ordinamento, tramite l'art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dell'art. 72 quater L.F. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 29 aprile 2015 n. 8687
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Contratto di leasing - Prova del credito dei canoni scaduti - Fallimento dell'utilizzatore - Diritto del concedente.
A norma dell'articolo 72 quater L.F., il concedente ha diritto, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di dichiarata volontà del curatore di sciogliersi dal contratto a prescindere dall'accertamento in ordine al residuo credito per canoni di leasing.
• Corte cassazione, sezione VI, ordinanza 20 novembre 2014 n. 24744