Lavoro

Legge 104: i permessi possono servire anche per aiutare indirettamente l'assistito

L'azienda riteneva che la lavoratrice avesse utilizzato i permessi per finalità eminentemente personali

di Giampaolo Piagnerelli

Di notevole importanza i chiarimenti fatti dalla Cassazione sui confini dei permessi della legge 104. La Corte, in particolare, ha precisato che i benefici non devono necessariamente riguardare la figura dell'assistito, ma possono concretizzarsi in misure che indirettamente vanno a suo favore . E quest'ultima ipotesi non può concretizzare in un abuso del diritto e quindi nel successivo licenziamento. E' quanto precisano i Supremi giudici con l'ordinanza n. 29198/21.

I giudici di appello. La Corte d'appello di Brescia ha accolto la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti dell'azienda, avente a oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per l'uso improprio e abusivo di permessi previsti dalla legge 104/1992 di cui fruiva al fine di prestare assistenza alla madre. L'impiegata, infatti, provvedeva al disbrigo di attività all'esterno o in casa propria, attività però finalizzate all'aiuto del disabile. La società, tuttavia, ha proposto ricorso eccependo il profilo di illiceità dei permessi utilizzati per fini personali che a suo parere integrava l'abuso del diritto.

Le conclusioni della Cassazione. La Cassazione ha invece rilevato che l'interpretazione dei giudici di appello (pro impiegata) si rileva coerente al principio espresso dalla Cassazione secondo cui nel concetto di assistenza rilevante ai fini della fruizione dei permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992 è superata la semplice e materiale attività consistente nell'accudire il soggetto disabile, dovendo quel concetto ricomprendere ogni attività che l'assistito non può compiere autonomamente.

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