Civile

LEGGE GELLI-BIANCO: ammissibile nell'atp l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione

Con ordinanza del 18 gennaio 2021 il Tribunale di Busto Arsizio si è pronunciato, in tema di responsabilità medica, ammettendo la consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex art. 696 bis c.p.c., non solo nei confronti della struttura sanitaria, ma anche della compagnia assicuratrice della stessa

di Stefania Spinelli *


Con ordinanza del 18.01.2021 il Tribunale di Busto Arsizio si è pronunciato, in tema di responsabilità medica, ammettendo la consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex art. 696 bis c.p.c., non solo nei confronti della struttura sanitaria, ma anche della compagnia assicuratrice della stessa.

La decisione in commento trae origine da un procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 24 del 08.03.2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) - che ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento - instaurato da una donna che ha contestato ad uno studio odontoiatrico di aver subito danni in conseguenza di un'ipotesi di malpractice medica.

Chiamata in giudizio anche la compagnia assicuratrice della struttura, questa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto l'estromissione. In particolare, la difesa dell'assicurazione - basandosi sull'orientamento di alcune Corti tra cui il Tribunale di Milano - ha insistito per l'inammissibilità dell'azione diretta, ritenendola subordinata, sia nella fase di merito sia in sede di consulenza preventiva, all'entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dall'art. 10 della Legge Gelli-Bianco, che dovranno individuare i requisiti minimi delle coperture obbligatorie.

Il Tribunale di Busto Arsizio, discostandosi da tale orientamento maggioritario, ha rigettato l'eccezione della compagnia assicuratrice, con motivazione sintetica ma efficace, basata su due argomenti: quello teleologico e quello letterale. Precisamente, il Giudice fa discendere l'obbligatoria partecipazione delle assicurazioni al procedimento di consulenza tecnica preventiva sia dalla funzione conciliativa dello strumento processuale, che non potrebbe essere utilmente perseguita senza la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella controversia; sia dal senso letterale delle previsioni della Legge Gelli-Bianco e precisamente:

i) della clausola di salvezza contenuta all'art. 12, che conduce ad affermare la sua applicabilità (subordinata all'emanazione dei decreti attuativi) al solo giudizio di merito (" Fatte salve le disposizioni dell'art. 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10");

ii) dell'art. 8 che prevede espressamente l'obbligatoria partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di tutte le parti "comprese le imprese di assicurazione […] che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno".

Il Tribunale di Busto Arsizio ha quindi fornito una convincente lettura interpretativa, conforme alla stessa ratio della riforma e alla finalità conciliativa dello strumento processuale in esame, privilegiando l'elemento deflattivo del contenzioso.

* di Stefania Spinelli – settore responsabilità medica – A&A Studio Legale

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