Penale

Legittima l'istanza di rinvio per legittimo impedimento se la Pec è regolarmente ricevuta dalla cancelleria

Il giudice deve tenerne conto in quanto il Codice richiede solo che l'impossibilità di presenziare sia "prontamente comunicata"

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di Paola Rossi

Il legittimo impedimento del difensore è "prontamente comunicato" se l'avvocato provvede in modo da portarlo a conoscenza del giudice al quale domanda il rinvio dell'udienza. E ciò può avvenire anche tramite la posta elettronica certificata della cancelleria se raggiunge il suo scopo. In sintesi la Cassazione fornisce la propria interpretazione del comma 5 dell'articolo 420 ter del Codice di procedura penale affermando che l'onere del difensore assente è compiutamente adempiuto dall'avvenuta pronta comunicazione del proprio legittimo impedimento. In tal modo la Cassazione sceglie e rafforza uno dei due orientamenti emersi dalla propria giurisprudenza. E, con la sentenza n. 35974/2021, precisa che il giudice è comunque tenuto alla disamina dell'istanza di rinvio di cui abbia tempestivamente avuto conoscenza e a prescindere dalla modalità di comunicazione. Infatti, conclude la Cassazione, è la stessa norma che non impone specifiche modalità di presentazione dell'istanza di rinvio per il legittimo impedimento del difensore. E, fa rilevare che il Legislatore quando vuole imporre forme vincolate lo fa espressamente.

Tutto ciò vale al di là delle novità imposte dall'attuale pandemia, che hanno appunto ampliato l'utilizzo della Pec anche alle domande, istanze o comunicazioni delle parti private rivolte al giudice e che per ragioni temporali non si applicano al caso concreto. Così la Cassazione ha rilevato la nullità - a regime intermedio - dell'ordinanza di nomina del difensore d'ufficio e di quella sentenza impugnata in sede di legittimità. Infine, nel caso concreto, il medesimo difensore aveva presentato - sempre tramite Pec - istanza di rinvio in altre due occasioni e il giudice ne aveva tenuto conto. Si era quindi anche ingenerato nell'avvocato difensore un legittimo affidamento di aver adempiuto al proprio onere di comunicazione anche questa terza volta.

Conclude la Cassazione facendo rilevare che al di là della forma più o meno rigida di presentazione e deposito di un'istanza pesa sull'istante l'onere di accertarsi dell'avvenuta ricezione. Cosa che nella vicenda risolta con la sentenza in esame si era realizzata tramite comunicazione diretta con la cancelleria che aveva confermato la ricezione della Pec.

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