Lavoro

Legittima la promozione a vice segretario comunale anche se cambiano le regole di nomina

Il vincitore del concorso non può essere penalizzato dalle modifiche normative successive

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Il superamento del concorso a vice segretario comunale resta efficace e vincolante per l’ente territoriale anche se quest’ultimo approva successivamente un regolamento con il quale si stabilisce che la suddetta nomina debba essere affidata al Sindaco. Il principio viene affermato nell’ordinanza n. 26838/2020 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha sbrogliato l’intricata vicenda.

I fatti in questione

Nel caso concreto sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano respinto la domanda di un dipendente di un Comune bresciano chiedeva, a seguito del concorso espletato, l'accertamento del proprio diritto a essere inquadrato dal gennaio 1998 come vice segretario comunale. La Corte d'appello aveva accertato che il Comune aveva bandito nel 1997 un concorso pubblico per un posto di vice segretario comunale e che, dopo l'approvazione della graduatoria, il ricorrente, classificatosi secondo, aveva impugnato il provvedimento presso il Tar Brescia che si era pronunciato in suo favore. In particolare, il Tribunale amministrativo con sentenza divenuta definitiva, in accoglimento del ricorso annullava la delibera di nomina dell'ex vincitrice per vizi relativi alla sua valutazione, precisando, tuttavia, che il ricorrente aveva prestato acquiescenza sia al regolamento di organizzazione sia al diniego di scorrimento della graduatoria, sicchè, nello specifico, era ravvisabile unicamente un suo interesse morale alla proclamazione come vincitore. Contro tale sentenza aveva presentato ricorso per Cassazione il dipendente.

La motivazioni della Suprema corte

La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in caso di annullamento della nomina del vincitore del concorso, si deve procedere alla nomina del secondo classificato e quello secondo cui con l’approvazione della graduatoria finale si esaurisce l’ambito riservato all’attività autoritativa dell’Amministrazione. Nello specifico, il diniego di assunzione del secondo classificato era stato giustificato dal Comune per effetto della sottrazione all’ente delle competenze per le quali erano state programmate le assunzioni. Per il giudice di legittimità occorre distinguere tra il caso in cui lo ius superveniens incida sulla struttura organizzativa rendendo indisponibili le posizioni lavorative da quello in cui la modifica sia limitata alle modalità di nomina; quest’ultima non può essere opposta a chi ha acquisito il diritto all’assunzione.

Poiché, nello specifico, il posto non era stato soppresso e, tanto il bando quanto l’approvazione della graduatoria erano anteriori alle modifiche approvate dal Comune, queste ultime non potevano incidere sul diritto maturato dal vincitore ad essere assunto, la Corte ha deciso di accogliere il ricorso del dipendente.

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