Legittimità dei controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Prestazione del lavoro - Controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa - Legittimità - Condizioni.
Gli articoli 2 e 3 della L. n. 300 del 1970 i quali delimitano - a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali - la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, - e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (articolo 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (articolo 3) - non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni all'organizzazione aziendale (come, nella specie, un'agenzia investigativa) per vigilare sull'operato dei suoi dipendenti. Tuttavia questo controllo non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta a tale vigilanza. Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili quindi al mero inadempimento dell'obbligazione.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 24 agosto 2022, n. 25287
Lavoro - Licenziamento per giusta causa - Dipendente - registro delle presenze manomesso - Occultamento delle assenze ingiustificate dal lavoro - Ricorso del datore ai servizi di un investigatore privato – Illegittimità.
Il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente che abbia ripetutamente manomesso il registro delle presenze al fine di occultare le proprie assenze ingiustificate dal lavoro è illegittimo quando, per accertare questa circostanza, il datore di lavoro abbia fatto ricorso ai servizi di un investigatore privato. E questo perché, affinché il ricorso a soggetti esterni all'organizzazione aziendale per vigilare sull'operato di un proprio dipendente sia legittimo, è necessario che l'attività investigativa disposta dal datore di lavoro abbia ad oggetto l'accertamento di condotte illecite diverse dal solo adempimento della prestazione. Lo Statuto dei Lavoratori, infatti, riserva quest'ultimo tipo di controllo proprio al datore di lavoro e alla propria organizzazione gerarchica, non consentendo che venga invece affidato a soggetti terzi alla struttura aziendale.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 settembre 2018, n. 21621
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Prestazione del lavoro controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa - Attività lavorativa svolta fuori dai locali aziendali - Legittimità - Condizioni - Fondamento.
I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 giugno 2018, n. 15094
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Personale di vigilanza - Controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa - Legittimità - Condizioni - Fondamento.
Le disposizioni dell'art. 2 dello Statuto dei Lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori -, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 giugno 2017, n. 15867
Lavoro - Vigilanza sui dipendenti - Comportamento illecito - Estinzione del rapporto.
In tema di licenziamento di dipendente infedele, lo Statuto dei lavoratori non preclude al datore di lavoro di ricorrere ad agenzie investigative – purché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori. Non solo, ma l'intervento è giustificato non solo per l'avvenuta perpetrazione degli illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. Pertanto è legittima l'estinzione del rapporto sulla base delle risultanze di un'attività investigativa privata, ove il controllo dell'agenzia si mantenga nei limiti anzidetti, non investendo la normale attività lavorativa, ma le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 giugno 2011, n. 13789
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