Rassegne di Giurisprudenza

Legittimità del trasferimento del lavoratore per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive: limiti del controllo giudiziale

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento del lavoratore - Sussistenza di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive - Controllo giurisdizionale - Limiti - Merito della scelta imprenditoriale - Insindacabilità - Inevitabilità della scelta - Necessità - Esclusione.
Il controllo giudiziale del trasferimento di un lavoratore va compiuto con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni tecniche organizzative e produttive poste a fondamento dello stesso, come richiesto dall'art. 2103 c.c., ma non si estende fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro per verificare se essa sia idonea o meno a soddisfare tali esigenze o se sia inevitabile.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 novembre 2021, n. 32506

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti trasferimento per incompatibilità ambientale - Natura disciplinare - Esclusione - Ragioni di cui all'art. 2103 c.c. - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie.
Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il trasferimento del lavoratore disposto per risolvere la conflittualità con altra dipendente, sfociata in denunce penali reciproche, sebbene non strettamente inerenti all'ambito lavorativo, in quanto suscettibile di determinare disservizi all'interno della piccola unità produttiva ove prestavano servizio).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27226

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti- Presupposti - Sussistenza di ragioni organizzative - Controllo giurisdizionale - Limiti - Merito della scelta imprenditoriale - Insindacabilità - Inevitabilità della scelta - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere ampliato al merito della scelta operata dall'imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, con riguardo al trasferimento di una terapista della riabilitazione, aveva affermato che il datore di lavoro non aveva provato la inutilizzabilità della sua prestazione lavorativa presso la sede di provenienza, né l'impossibilità di adottare presso di essa una diversa soluzione organizzativa, alternativa al trasferimento).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 maggio 2016, n. 11126

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti - Presupposti - Sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive - Controllo giurisdizionale - Limiti - Merito della scelta imprenditoriale - Insindacabilità - Inevitabilità della scelta - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la non pretestuosità delle motivazioni del trasferimento da una sede geografica ad un'altra di un inviato speciale di un giornale e l'effettività del processo di riorganizzazione profilato in attuazione di un disegno concordato in sede collettiva, respingendo l'impugnazione del lavoratore che aveva, invece, invocato la necessità della verifica specifica e concreta delle oggettive necessità aziendali del trasferimento).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 aprile 2009, n. 9921