Immobili

Legittimo approvare più rendiconti in una sola assemblea

Tra il 2020 e il 2021 sono saltate molte assemblee ordinarie, causa pandemia

di Giovanni Iaria

Tra gli obblighi dell’amministratore del condominio, previsti dall’articolo 1130 del Codice civile, vi è quello di redigere annualmente il rendiconto della gestione condominiale e di convocare annualmente l’assemblea per la sua approvazione. È abbastanza frequente, però, che l’obbligo non venga rispettato, come è capitato proprio durante la pandemia, e i condòmini si trovino ad approvare in un’unica assemblea bilanci relativi a più annualità di gestione. In questi casi ci si pone il problema della validità o meno della delibera. Sulla questione si è pronunciata la Corte di appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, con la sentenza inedita 367/2020.

La vertenza origina dall’impugnazione da parte di una condòmina di una delibera con la quale l’assemblea condominiale aveva approvato i bilanci relativi a cinque annualità di gestione. Il Tribunale dichiarava d’ufficio la nullità della delibera, ai sensi del primo comma dell’articolo 1418 del Codice civile, per violazione del principio di annualità di gestione condominiale, ritenendo tale principio di natura imperativa. La sentenza del Tribunale veniva appellata dal condominio, il quale, tra i vari motivi del gravame, ne deduceva la nullità per la violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio, avendo il Tribunale ritenuto la delibera nulla d’ufficio per asserita violazione del principio di annualità della gestione condominiale, senza che la questione fosse stata posta e trattata dalle parti e senza che fosse stata loro segnalata dal giudice.

La Corte di appello, dopo aver premesso che la dichiarazione d’ufficio, e senza contradditorio delle parti, della nullità della delibera per violazione di norma imperativa non costituisce lesione del diritto di difesa, né motivo di nullità della sentenza, costituendo questione di puro diritto, ha dato ragione al condominio accogliendo il motivo di appello. L’annualità della gestione riguarda l’obbligo dell’amministratore di rendicontazione annuale del proprio operato e della situazione economica-finanziaria del condominio ma non impedisce all’assemblea di deliberare anche se i bilanci vengono presentati in ritardo e di sanare eventuali omissioni nella contabilità tenuta dall’amministratore.

Aver violato il principio di annualità della contabilità, hanno concluso i giudici di appello, può configurare solo la responsabilità e la revoca dell’amministratore ma non è motivo di nullità della delibera di approvazione del rendiconto.

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