Professione e Mercato

Legittimo impedimento anche se l'avvocato manda il certificato il giorno stesso dell'udienza

Per la Cassazione, il processo va rinviato e se l'evento è imprevedibile non è necessaria neanche la nomina del sostituto

di Marina Crisafi

Sì al legittimo impedimento anche se l'avvocato ha mandato il certificato medico il giorno stesso dell'udienza. Ma non solo. Quando l'evento è imprevedibile non è necessaria neanche la nomina del sostituto. È quanto deciso dalla quinta sezione penale della Cassazione che, con la sentenza n. 33589/2022, ha accolto il ricorso di un imputato, il cui avvocato si era ammalato il giorno dell'udienza comunicando il tutto al giudice via fax tempestivamente.

La vicenda
La vicenda riguarda un imputato condannato in appello per i reati di minaccia e lesioni personali estinti nel frattempo per prescrizione, il cui difensore aveva inviato istanza di legittimo impedimento per motivi di salute, avendo accusato un serio malessere e documentandolo il mattino stesso dell'udienza via fax.

Il ricorso
I giudici però hanno deciso di non ritenere lecito il rinvio e l'imputato a questo punto ha adito la Cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, dato il mancato accoglimento dell'istanza di legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore, sull'erroneo presupposto che l'istante non avesse motivato le ragioni dell'impossibilità di farsi sostituire, in spregio al principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite.
Il ricorrente contesta, altresì, la declaratoria di intempestività dell'istanza di rinvio, inoltrata, a mezzo fax il mattino dell'udienza, mentre il processo era stato chiamato solo nel pomeriggio.
Il Tribunale, invece, aveva proceduto con la nomina al ricorrente di un difensore di ufficio, "senza concedere un termine a difesa, e neppure l'opportunità del controesame a una successiva udienza, in tal modo, violando un principio cardine del processo penale, imperniato sulla cross examination", creando un "vulnus difensivo al quale neppure – aveva posto – rimedio la corte d'appello".

Impedimento assoluto del difensore e nomina sostituto
Per i supremi giudici il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata. Male hanno fatto i giudici di merito, infatti, a non concedere il rinvio dell'udienza: ha ragione il ricorrente a dedurre la nullità della decisione, per essere stato violato il diritto di difesa, visto il mancato rinvio, nonostante la prognosi contenuta nel certificato medico, attestante l'impedimento assoluto del difensore, peraltro, considerando l'istanza di rinvio non tempestiva.
Per di più come già chiarito da tempo dalle Sezioni Unite, rincarano dal Palazzaccio, "l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina - salvo - che lo stato patologico sia prevedibile" (cfr. SS.UU. n. 41432/2016).
Può, quindi, concludersi, proseguono gli Ermellini, "che l'accoglimento della richiesta di rinvio del difensore per legittimo impedimento è giuridicamente doveroso quando la situazione addotta a base dell'istanza sia impeditiva non solo della partecipazione del professionista all'udienza, ma anche della tempestiva nomina di un sostituto che possa assicurare una efficace difesa".

La decisione
Nel caso di specie, il certificato medico (attestante la necessità di 5 giorni di riposo assoluto, salvo complicanze, per dorsolombosciatalgia e discopatia), che aveva riguardo a una manifestazione acuta e, dunque, del tutto improvvisa e imprevedibile, era stato inviato, unitamente all'istanza di rinvio, alla cancelleria del giudice il giorno dell'udienza al mattino, mentre la trattazione della causa aveva avuto inizio nel pomeriggio.
Per cui, afferma la S.C., è del tutto ingiustificata l'affermazione del tribunale che l'istanza risultava "intempestiva in quanto pervenuta solo in data odierna".
L'istanza, infatti, sostengono da piazza Cavour, era stata inviata nel primo giorno, e in orario utile, successivo a quello di certificazione della patologia invalidante, né poteva ragionevolmente sostenersi una qualche utilità processuale nell'eventuale inoltro in orario serale del giorno precedente, a cancellerie chiuse.
Ma, soprattutto, non poteva certo pretendersi, "data la peculiarità della situazione, che il difensore fiduciario impedito procedesse alla nomina di un sostituto processuale, che avrebbe dovuto condurre l'esame della persona offesa, non vertendosi in una situazione di fatto che consentisse tale adempimento". Ciò perché il certificato medico, rectius, l'insorgenza della malattia, era avvenuta a ridosso della celebrazione dell'udienza, non ricorrendo alcuna ragionevole possibilità di assicurare la nomina tempestiva del sostituto processuale, in grado di condurre utilmente l'esame testimoniale previsto per quell'udienza.
Da qui l'ovvio epilogo: ricorso accolto e sentenza annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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