Comunitario e Internazionale

Legittimo individuare il giudice competente tramite un link su internet

Utilizzabile un collegamento se le informazioni possono essere salvate e stampate

di Marina Castellaneta

La scelta del giudice competente a risolvere una controversia transnazionale è valida anche se il contratto scritto rinvia a un collegamento ipertestuale di un sito internet che contiene le condizioni generali del contratto, inclusa la scelta del giudice. E questo anche quando non è richiesta l’accettazione delle condizioni del contratto spuntando una casella sul sito internet.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 24 novembre nella causa C-358/21 (Tilman) su rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione belga. La vicenda aveva avuto il via da una controversia tra la società belga Tilman e la Uniliver con sede in Svizzera. Quest’ultima, secondo la Tilman, incaricata di confezionare alcuni prodotti dell’Uniliver, non aveva versato un pagamento di alcune somme in conseguenza della maggiorazione del prezzo fatturato rispetto a quello convenuto nel contratto.

Nell’accordo c’era un rinvio alle condizioni generali scaricabili da un sito internet, tra le quali vi era la scelta del giudice competente, ossia i tribunali inglesi. La Tilman, però, si era rivolta al tribunale belga che, in primo grado, si era dichiarato competente, mentre in appello aveva richiamato la clausola attributiva di competenza ai giudici inglesi.

La Corte di giustizia, precisata la possibilità di applicare la Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale perché l’azione giudiziaria che coinvolgeva i giudici inglesi era stata avviata prima della scadenza del periodo transitorio dovuto alla Brexit, ha dato il via libera all’operatività delle clausole attributive di giurisdizione anche attraverso un collegamento ipertestuale. I giudici, interpretando la Convenzione di Lugano in linea con il Regolamento di Bruxelles 1 bis, mettono in rilievo che le nuove tecniche di comunicazione hanno portato a un cambiamento nelle forme di conclusione del contratto, richiedendo, in sostanza, che le clausole attributive di competenza siano registrate in modo durevole. Questo ha come conseguenza che alcune forme di comunicazione elettronica, che hanno il vantaggio di semplificare la conclusione di contratti, sono equiparabili alla forma scritta. Inoltre, per quanto riguarda i requisiti di forma e la prova documentale «è sufficiente che sia possibile salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto», mentre è irrilevante che «le informazioni trasmesse siano state fornite dall’impresa interessata o ricevute dal contraente», tanto più che il procedimento principale riguardava rapporti contrattuali continuativi tra imprese commerciali, tra le quali esistono pratiche e usi consolidati.

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