Lavoro

Legittimo il licenziamento seppur non disposto per sanzionare analoghe condotte commesse dai colleghi

Il giudice può correttamente valorizzare l'esistenza di soluzioni differenti per casi uguali

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di Enrico De Luca, Raffaele Di Vuolo*

Ai fini dell'esclusione della proporzionalità del licenziamento non è sufficiente sostenere che condotte simili commesse da altri dipendenti siano state sanzionate con provvedimenti di natura conservativa. Difatti, il giudice può correttamente valorizzare l'esistenza di soluzioni differenti per casi uguali.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22115/2022 del 13 luglio 2022, con cui è stata confermata la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore per aver cagionato, mentre era alla guida dell'autovettura di servizio, un incidente stradale a causa del mal posizionamento della gru retrocabina danneggiando il ponte situato sulla strada provinciale percorsa.

Nel caso di specie, la società datrice di lavoro aveva valutato la grave inadempienza del dipendente, causativa dell'incidente, oltre che la mancata compilazione del disco orario obbligatorio e del cronotachigrafo, attestativi della velocità del mezzo, e aveva, quindi, comminato il recesso dal rapporto di lavoro senza preavviso.

La Corte di Appello di Bologna confermava la legittimità del licenziamento, attesa la gravità della condotta fortemente lesiva del vincolo fiduciario, valutando proporzionata la sanzione espulsiva.

Avvero la decisione il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione adducendo che la Corte territoriale non abbia attribuito alcuna rilevanza, ai fini dell'accertamento della legittimità del licenziamento, al diverso trattamento riservato dalla società ad altri dipendenti che avevamo commesso condotte similari a quella del lavoratore. Sul punto, il lavoratore richiamava un precedente orientamento secondo cui "l'idendità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa" (Cass. n. 14252/2015).

I giudici di legittimità esaminando i precedenti citati dal lavoratore confermano che, nell'ambito del giudizio di proporzionalità, l'eventuale disparità di trattamento deve emergere nel corso del giudizio attraverso elementi significati idonei a comprovare una diversa valutazione da parte del datore di condotte sostanzialmente analoghe.

Nell'ambito di tale indagine, il datore non è tenuto a motivare il provvedimento espulsivo comparandolo con gli altri provvedimenti assunti in fattispecie analoghe.

Diversamente, sussiste in capo al lavoratore l'onere di fornire gli elementi che consentono al giudice di poter effettuare una possibile comparazione tra la condotta del lavoratore e quella dei suoi colleghi. Il profilo allegatorio e probatorio assume quindi valore essenziale al fine di consentire al giudice del merito il concreto apprezzamento circa l'irragionevole trattamento di situazioni analoghe. In mancanza di prova sul punto, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario è irrilevante che un'analoga condotta commessa da un altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore.

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*A cura di Enrico De Luca, Partner e Raffaele Di Vuolo, Associate - De Luca & Partners

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