Civile

Legittimo il ricorso del Fisco al Cad quando si notifica l' avviso di accertamento ormai definitivo

Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 1557 depositata oggi

di Giampaolo Piagnerelli

L'amministrazione è pienamente legittimata a utilizzare, a partire dal 14 settembre 2016, la procedura Cad (codice dell'amministrazione digitale) quando debba notificare al contribuente un atto di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria. Questo il contenuto della sentenza n. 1557/21.

La vicenda

Venendo ai fatti al cittadino era arrivato un avviso di accertamento per un maggiore reddito di capitale, e il soggetto aveva eccepito nel merito l'illegittimità della sottoscrizione che era avvenuta con le formalità del codice dell'amministrazione digitale come modificato dal Dlgs 179/2016, non recava firma autografa ma digitale e l'avviso impugnato risultava notificato in copia cartacea anzichè a mezzo di Pec. Con unico motivo le Entrate hanno rilevato che le norme del Cad vanno ritenute applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento dell'Agenzia delle entrate. Quindi tale procedura - sosteneva il Fisco – doveva intendersi legittima per quelle attività di controllo fiscale svolte dalle Entrate e dalla Guardia di finanza rappresentata dagli accessi, ispezioni e verifiche sulla cui base vengono emessi gli avvisi di accertamento. La Cassazione precisa che correttamente sussiste l'esclusione degli atti propedeutici all'esercizio del potere di accertamento. Questo perché nell'attività di verifica si impone la partecipazione del contribuente che potrebbe non essere munito di firma digitale. Quindi l'applicazione del Cad determinerebbe un aggravio dei suoi diritti di difesa e un ostacolo al rapporto di collaborazione tra Pa e contribuente. Il comma 6-bis aggiunto all'articolo e del Cad dell'articolo 2 lettera e) del Dlgs n. 217/2017, ne sancisce espressamente l'applicabilità agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©