Rassegne di Giurisprudenza

Legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire prestazioni pericolose per la sua incolumità

a cura della Redazione Diritto

Sicurezza sul lavoro - Prevenzione infortuni - Mancata adozione delle misure idonee da parte del datore di lavoro - Rifiuto del compimento della prestazione da parte del lavoratore - Legittimità - Sussiste.
Con specifico riferimento alla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è da considerarsi legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione, in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore, posto che è in gioco il diritto alla salute di rilievo costituzionale.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 770

Inosservanza del lavoratore delle misure di sicurezza e antinfortunistiche - Eccezione di inadempimento - Presupposti.
Il mancato o non completo adempimento, da parte del lavoratore, della prestazione secondo le modalità specificate dal datore può, in ipotesi, trovare una sua giustificazione nell'adozione da parte del datore di misure inidonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro. Tuttavia occorre accertare anche se quest'ultimo, prima dell'inadempimento e nel rispetto degli obblighi di correttezza nell'esecuzione della prestazione, abbia provveduto ad informare il datore circa le misure necessarie da adottare ovvero ad evidenziare l'inidoneità di quelle adottate.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 maggio 2013, n. 10553

Sicurezza sul lavoro - Norme per la prevenzione infortuni - Mancata adozione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro - Rifiuto del compimento delle mansioni da parte del lavoratore - Legittimità - Conseguenze.
Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute, essendo coinvolto un diritto fondamentale protetto dall'art. 32 Cost.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 agosto 2012, n. 14375

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Igiene e sicurezza del lavoro - Norme per la prevenzione infortuni - Obbligo del datore di lavoro di adottare idonee misure a tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, ex art. 2087 cc - Inosservanza - Rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere le mansioni la cui esecuzione possa arrecargli un pregiudizio - Conseguente irrogazione del licenziamento disciplinare - Legittimità - Esclusione.
Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute; conseguentemente, se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere tali mansioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di alcuni dipendenti di una fabbrica di laterizi addetti alla cromatura all'interno di un reparto in cui, ad una successiva ispezione della ASL, erano emerse gravi carenze strutturali e organizzative consistenti nello sviluppo, all'interno del locale, di gas e vapori tossici senza adeguata aspirazione, con diffusione di polveri in ambienti di altezza inferiore ai tre metri in scadenti condizioni generali di pulizia).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 maggio 2006 n. 11664