Lavoro

Legittimo il trasferimento del lavoratore anche senza prova di "inutilizzabilità" nella sede originaria

Nota a Corte di Cassazione, ordinanza 8 novembre 2021 n. 32506

di Alberto De Luca, Debhora Scarano*

Con ordinanza n. 32506 dell'8 novembre 2021 , la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema del controllo giudiziale relativo alle ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese all'istituto del trasferimento ex art. 2103 cod. civ.

Il caso di specie trae origine dalla domanda giudiziale di un lavoratore volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti, con conseguente richiesta di reintegra presso l'originaria sede di lavoro e annesso risarcimento danni. Secondo il lavoratore ricorrente, le motivazioni addotte alla base del trasferimento - ossia la riduzione del fatturato presso la sede originaria in cui lo stesso era addetto e la consequenziale necessità di riduzione dell'organico -, non erano state sufficientemente indagate dai giudici di merito e persino smentite da alcune circostanze, tra cui l'incremento degli utili aziendali rispetto all'anno precedente e l'assunzione di una nuova risorsa nel settore cui era addetto il ricorrente.

Il Tribunale di primo grado e la Corte d'appello avevano tuttavia respinto le richieste del ricorrente avvallando la tesi della legittimità del trasferimento; la Corte di merito, in particolare, aveva ritenuto le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento di trasferimento coerenti con la comunicazione datoriale e, inoltre, accertando la diminuzione di fatturato della società, riteneva non significativa l'allegazione del conto economico a riprova dell'incremento degli utili aziendali, posto che il dato era riferibile all'azienda nel suo complesso.

Il lavoratore, ricorrendo in Cassazione, denunciava errore di diritto per la Corte d'appello, laddove quest'ultima aveva valutato come elementi di prova mere allegazioni fornite dalla parte datoriale, senza aver quest'ultima assolto il proprio onere probatorio. La Suprema Corte nel rilevare l'infondatezza del motivo addotto, ha ripreso alcuni principi giurisprudenziali espressi in merito al controllo giudiziale del trasferimento ribadendo che "va compiuto con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento dello stesso, come richiesto dall'articolo 2103 cod. civ., ma non si estende fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro per verificare se essa sia idonea, o meno, a soddisfare tali esigenze o se sia inevitabile".

Secondo la Corte, il controllo "deve essere, infatti, diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (…), non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore".
La scelta datoriale, pertanto, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità e, di conseguenza, il datore di lavoro non ha l'onere di provare l'inutilizzabilità del lavoratore nella sede originaria.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la contraddittorietà della motivazione, avendo i giudici di merito da un lato, suffragato la tesi datoriale circa la necessità di riduzione dell'organico per effetto della diminuzione di fatturato e, dall'altro, osservato che l'assunzione di un nuovo lavoratore presso la sede originaria del ricorrente era giustificata dalla sua specializzazione.
Con il terzo motivo, invece, il lavoratore ha denunciato l'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito dei dati probatori acquisiti.

La Suprema Corte, esaminando congiuntamente i due motivi di ricorso, li ha ritenuti infondati laddove orientati ad un diverso apprezzamento dei fatti, dunque ad una valutazione di merito preclusa in sede di giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto comunque che il giudice di secondo grado avesse esaminato i fatti acquisiti in giudizio con motivazione conforme e scevra da ogni contraddizione in ragione della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese al trasferimento, ritenendo, inoltre, irrilevante la circostanza inerente all'assunzione di una nuova risorsa, trattandosi di una figura dotata di una professionalità diversa da quella del ricorrente. Alla luce di quanto precede, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando definitivamente la legittimità del trasferimento.

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*A cura degli avv.ti Alberto De Luca - Partner / Debhora Scarano - Associate - De Luca & Partners

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