Società

Leonardo, no al rimborso Ires (2008) per gli utili di Alenia in Francia

La Cassazione, sentenza n. 28154 depositata oggi, ha respinto il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione (sentenza n. 28154 depositata oggi) ha definitivamente respinto l’istanza di rimborso Ires (anno 2008) per 4,96 mln di euro, presentata da Leonardo Spa (già Finmeccanica Spa), nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai redditi percepiti dalla controllata Alenia che deteneva una partecipazione in un Gruppo di Interesse Economico (GIE) di diritto francese. La compartecipazione italo-francese, siglata a seguito di un Accordo intergovernativo (del 1982, operativo dal 1987), era diretta alla costruzione di aeromobili ATR 42. Prima la Ctp e poi la Ctr Lazio hanno affermato che non poteva applicarsi, come invece richiesto da Leonardo, l’art. 89 del Tuir (che esclude il 95% dei dividendi dalla base imponibile Ires), perché gli utili distribuiti non avevano scontato alcuna tassazione in capo all’ente di diritto francese che li aveva prodotti.

Ciò, anche secondo il Fisco (attuale controricorrente) rende inapplicabile la norma che è stata dettata “al fine di evitare il fenomeno di una doppia imposizione, non certo di consentire una doppia non imposizione (né in Francia, né in Italia)”. Una motivazione condivisa dalla Sezione tributaria della Suprema corte che sottolinea come “gli utili attribuiti alla controllante Leonardo dalla controllata di diritto francese, pacificamente, non sono stati assoggettati ad alcuna forma di imposizione in Francia”. Infine, conclude la Corte, in ordine all’ipotizzata violazione del diritto comunitario, la conclusione a cui si è pervenuti “non comporta alcuna discriminazione”, né la violazione dei trattati, “atteso che la contribuente rivendica un trattamento che non potrebbe essere riconosciuto neppure tra società entrambe residenti in Italia”. Col rigetto del ricorso, è scattata anche la condanna alle spese per 16mila euro

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