La Consulta nella sentenza n. 83 del 2025 ritiene incostituzionale sia la mancata previsione di una circostanza attenuante che consenta di graduare la pena in astratto elevata nei fatti di deformazione del viso di lieve entità che laddove prevede l'obbligatorietà e perpetuità della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministratore di sostegno, resa ora facoltativa e temporanea
Nella sentenza n. 83 del 2025, la Corte costituzionale ritiene il primo comma dell'articolo 583-quinquies del codice penale violare i principi costituzionali di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena, in quanto l'assenza di una "valvola di sicurezza" al cospetto di un minimo edittale di eccezionale asprezza e di una gamma multiforme di condotte punibili, determina il rischio di irrogazione di una sanzione eccessiva in concreto, pertanto insensibile al giudizio sulla ...
Argomenti
I punti chiave
- Gli incidenti di costituzionalità: il mutato quadro normativo e il minimo edittale eccessivamente aspro
- Trattamento sanzionatorio sproporzionato, anche in relazione alla pena accessoria fissa e obbligatoria
- La necessità di una "valvola di sicurezza" per moderare l'inasprimento sanzionatorio
- Il rimedio per mitigare la pena, a seguito della declaratoria di incostituzionalità
- La pena accessoria diventa facoltativa e nel rispetto del limite massimo di dieci anni
Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta
di Patrizio Leozappa - Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana
