Penale

Liberazione anticipata, il giudizio negativo su un semestre può coinvolgere quelli anteriori

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di Paola Rossi

Se ricorrono i presupposti della liberazione anticipata "speciale" questa va accordata nella misura fissa di 75 giorni di anticipo, invece degli ordinari 45, per semestre di pena scontata. Infatti, come spiega la sentenza n. 11673 depositata ieri dalla Corte di cassazione, è possibile che il giudizio negativo del giudice dell'esecuzione sulla condotta del condannato relativamente aun semestre possa riverberarsi anche su quelli anteriori, ma la misura aumentata del beneficio non è però riducibile una volta che sia stato riconosciuto in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 146/2013.

L'effetto retroattivo di una cattiva condotta , tenuta durante uno dei semestri di quelli del periodo di cui deve tenere conto il giudice chiamato a decidere sulla concessione del beneficio, non è precluso. Ma tale riverberazione sul passato deve essere giusticata dal giudice in base alla gravità della condotta rilevata e deve essere oggetto di ampia formula motivazionale nella decisione. Nel rispetto di tali criteri è possibile la corrispondente riduzione del beneficio, cioè dell'anticipo del fine pena.

Se però il beneficio è riconosciuto e rientra anche in parte nell'applicazione della previsione speciale del Dl del 2013 sull'espiazione della pena questo non può essere inferiore alla misura fissa di 75 giorni e l'applicazione di tale norma speciale, si ricorda che riguarda il biennio seguente all'entrata in vigore del Dl 146, cioè il 24 dicembre 2013. E, conclude la Cassazione, che tale norma speciale chenon può essere applicata in misura diversa dal giudice, non ha a che vedere - in termini di discrezionalità - sulla possibilità, prevista dal comma 2 della stessa norma, e valutabile dal giudice di aumentare di trenta giorni i benefici già concessi nell'ordinaria misura di 45 giorni.

Corte di cassazione – Sezione I penale – Sentenza 8 aprile 2020 n. 11673

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