Penale

Liberazione anticipata, lo stop al beneficio per violazioni estese a semestri pregressi va motivato

Se il giudice ritiene che l’effetto negativo della violazione commessa si estenda a periodi pregressi la motivazione dovrà dar conto di tale valutazione a ritroso

di Paola Rossi

La Cassazione penale - con la sentenza n. 37101/2025 - ha accolto il motivo con cui il ricorrente lamentava la proiezione a ritroso delle violazioni disciplinari che gli erano state contestate.

In effetti la decisione del tribunale di sorveglianza aveva esteso l’esclusione dal calcolo - finalizzato alla richiesta concessione di liberazione anticipata - di ulteriori semestri, precedenti quello in cui il condannato aveva commesso atti di rilevanza disciplinare durante la vita carceraria.

La Cassazione accoglie il motivo in quanto sussiste, nel caso in esame, una carenza di motivazione da parte dei giudici.

In via generale, quando viene deciso che determinate violazioni incidano negativamente ai fini della concessione del beneficio devono motivare come tali condotte elidano il fine rieducativo intrapreso oppure siano sintomo del totale mancato avvio di un atteggiamento di ravvedimento. Non c’è, infatti, alcun automatismo tra illecito disciplinare ed esclusione dal computo del semestre in cui è stato commesso come prova negativa dell’avvio di un percorso emendativo.

Poi, in particolare, se il giudice ritiene che l’effetto negativo della violazione commessa si estenda anche ai semestri pregressi la motivazione dovrà dar conto di tale valutazione a ritroso.

Infine, conclude la Cassazione che se i semestri obliterati, rispetto all’affermazione negativa del presupposto della riabilitazione intrapresa dal condannato, sono di gran lunga risalenti - rispetto al momento della rilevata infrazione alla disciplina carceraria - la motivazione dovrà in proporzione al tempo trascorso essere maggiormente sostenuta ed esaustiva.

Vale la pena ricordare, al fine di confermare la stretta necessarietà di una completa motivazione, che non esiste alcun automatismo tra illecito disciplinare ed esclusione del semestre in cui l’infrazione è stata compiuta. Ciò perché al centro della valutazione del giudice di sorveglianza si pone il percorso rieducativo comunque intrapreso e il giudice è chiamato a decidere se l’illecito sia o meno elemento negativo rispetto a esso. Dunque è fuor di dubbio che l’esclusione di ulteriori periodi risalenti vada motivata con maggior precisione e completezza.

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