Rassegne di Giurisprudenza

Libertà di forma anche per gli accordi aziendali

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto



Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Accordi aziendali - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Recesso unilaterale orale - Onere della prova.
Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi, a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'articolo 1352 c.c., dalle medesime parti stipulanti, possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; tale libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessi come il recesso unilaterale ex art. 1373 c.c., comma 2. La parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale è onerata ex articolo 2697 c.c., comma 2, della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell'altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo, anziché innovativo di tale successiva dichiarazione.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 febbraio 2021 n. 3542

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Accordi aziendali - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
In applicazione del principio generale di libertà di forma ed in mancanza di espressa previsione normativa della forma scritta, l'accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, con la conseguenza che non è necessaria la forma scritta neppure per la ratifica di accordo aziendale stipulato da "falsus procurator", ossia da organizzazione aziendale priva di rappresentanza, e che, pertanto, la ratifica potrebbe intervenire anche per "facta concludentia".
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 marzo 2015 n. 4176

Accordi aziendali - Forma scritta - Esclusione - Ratifica per facta concludentia - Ammissibilità.
In applicazione del principio generale di libertà di forma e in mancanza di espressa previsione normativa della forma scritta, l'accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, con la conseguenza che non è necessaria la forma scritta neppure per la ratifica di accordo aziendale stipulato da falsus procurator, ossia da organizzazione aziendale priva di rappresentanza, e che, pertanto, la ratifica potrebbe intervenire anche per facta concludentia (nella specie, gli ex dipendenti del Banco di Sicilia avevano riscosso per lungo periodo il pagamento dei ratei di pensione determinati sulla base di accordi collettivi stipulati, dopo il collocamento in quiescenza, da organizzazioni sindacali prive della rappresentanza dei lavoratori cessati dal servizio; la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, aveva ravvisato nel complessivo comportamento dei ricorrenti una ratifica per facta concludentia dell'accordo stipulato dalle organizzazioni sindacali).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 febbraio 1998 n.1735

Contratto collettivo - Accordi aziendali - Forma scritta.
In mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta, ed in applicazione del principio generale della libertà di forma -in base al quale le norme che prevedono che determinati contratti o atti debbano essere realizzati con determinate forme sono di stretta interpretazione, insuscettibili, cioè, di applicazione analogica - l'accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto.
•Corte di cassazione, sezione Unite, sentenza 22 marzo 1995 n.3318