Comunitario e Internazionale

Libertà di stabilimento, legge italiana inapplicabile al trasferimento in altro Stato Ue

Costituzione e gestione sempre secondo le regole dello Stato di stabilimento. Nessuna deroga al principio se l’attività è svolta, in via principale, nel primo Stato

di Marina Castellaneta

L’applicazione della legge italiana nel caso di trasferimento di società in un altro Stato membro ostacola la libertà di stabilimento nello spazio Ue. È la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 25 aprile (causa C-276/22), a stabilirlo, chiarendo che, in forza del diritto alla libertà di stabilimento, gli atti di gestione di una società che si sia trasferita da uno Stato membro (Italia) a un altro (Lussemburgo) non possono essere regolati dalla legge italiana. E questo...