Libertà di stabilimento, legge italiana inapplicabile al trasferimento in altro Stato Ue
Costituzione e gestione sempre secondo le regole dello Stato di stabilimento. Nessuna deroga al principio se l’attività è svolta, in via principale, nel primo Stato
L’applicazione della legge italiana nel caso di trasferimento di società in un altro Stato membro ostacola la libertà di stabilimento nello spazio Ue. È la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 25 aprile (causa C-276/22), a stabilirlo, chiarendo che, in forza del diritto alla libertà di stabilimento, gli atti di gestione di una società che si sia trasferita da uno Stato membro (Italia) a un altro (Lussemburgo) non possono essere regolati dalla legge italiana. E questo...
Getty deve restituire all’Italia la statua greca
di Marina Castellaneta
Regolamentazione delle Cripto-Attività nell’UE: una nuova alba con MiCA
di Maurizio Antonio Panico*
Diritto d’autore, illegittimo vietare a un soggetto straniero l’attività d’intermediazione
di Andrea Sirotti Gaudenzi