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Licenze su brevetti, il canone è legittimo se prevede il diritto di recesso

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di Marina Castellaneta

Non è contrario alla libera concorrenza l’obbligo imposto al licenziatario di versare un canone, dopo aver sottoscritto un contratto di licenza , se utilizza la tecnologia brevettata e ha la possibilità di recedere dal contratto con preavviso. E questo anche se non compie alcuna contraffazione. È la Corte di giustizia dell’Unione europea a dirlo, nella sentenza depositata ieri nella causa C-567/14. Per gli eurogiudici, investiti della questione dalla Corte di appello di Parigi alle prese con l’exequatur di un lodo arbitrale, l’articolo 101 del Trattato di Lisbona, che fissa le regole sulla libera concorrenza, non impedisce che venga imposto a un’impresa farmaceutica, che utilizza un attivatore brevettato da un’altra azienda, di versare un canone per l’intera validità del contratto di licenza di diritti derivanti da brevetti a condizione, però, che possa recedere «mediante ragionevole preavviso».

Corte di giustizia Ue, sentenza causa C-567/14

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