Licenziabile l'autista che provoca con il mezzo aziendale un incidente per partecipare a una chat telefonica
Non è stata accertata la natura ritorsiva del recesso in presenza di una giusta causa
Giusto licenziare il dipendente che, svolgendo la funzione di autista, provoca con un mezzo aziendale un incidente per partecipare incautamente a una chat telefonica. E' quanto chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 30271/22.
La vicenda. Venendo ai fatti la Corte territoriale ha evidenziato che era stata accertata l'esistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ravvisata nella condotta posta in essere dal lavoratore che aveva causato colpevolmente il tamponamento con danni ai mezzi aziendali. I fatti erano stati verbalizzati dalla polizia ed erano stati supportati dalle dichiarazioni dei testimoni.
I giudici di merito hanno sottolineato come nel caso si discutesse non solo del danneggiamento della vettura affidata al dipendente, ma soprattutto di una negligenza/imperizia alla guida che assume rilievo tenuto conto delle mansioni di autista svolte e che giustifica l'interruzione del rapporto di lavoro. Date le mansioni, infatti, ci si aspetta un'elevata soglia di perizia alla guida, quella diligenza dell'homo eiusdem professionis et condicionis, tale per cui un simile comportamento che viola le norme sulla circolazione stradale con conseguente causazione dell'incidente è certamente lesivo del rapporto fiduciario tra la società e il reclamante.
L'autista - dalla sua - ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che il licenziamento fosse ritorsivo, essendo in realtà fondato sulle condizioni di salute del lavoratore risultato idoneo, seppur con limitazioni, allo svolgimento delle mansioni.
Conclusioni. I Supremi giudici hanno respinto l'appello dell'autista in quanto hanno rilevato che quando si allega il carattere ritorsivo del licenziamento è onere del lavoratore dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso. A tal proposito gli Ermellini hanno chiarito che, poiché i giudici di merito avevano accertato l'esistenza della giusta causa, il carattere ritorsivo del licenziamento risultava smentito.