Lavoro

Licenziabile il dipendente promosso che non ha informato del procedimento penale conclusosi con patteggiamento

L'avanzamento di carriera non può essere valutato come rinuncia alla sanzione considerato che la società era allo scuro di tutto

di Francesco Machina Grifeo

Legittimo il licenziamento del funzionario di Poste italiane a seguito del patteggiamento di una condanna per violenza privata e molestie telefoniche, nei confronti di una sua ex, anche se nel corso del procedimento ha ricevuto una promozione a direttore di filiale, considerato che non aveva informato la società dell'imputazione. L'avanzamento di carriera infatti non può essere valutato come rinuncia al procedimento disciplinare da parte di Poste considerato che la società era allo scuro di tutto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22075 depositata oggi, ribaltando il giudizio della Corte di appello di Caltanissetta e accogliendo il ricorso della Spa.

Il giudice di secondo grado, invece, aveva respinto il ricorso di Poste contro l'annullamento del licenziamento disposto dal Tribunale, affermando che la promozione del gennaio 2009, in pendenza del procedimento penale, a direttore di filiale "denotava come la società riponesse piena fiducia nelle sue capacità gestionali e non avesse colto in lui segnali di instabilità", tali da rompere il rapporto di fiducia. Inoltre il fatto che il dipendente avesse taciuto la pendenza del procedimento penale, "poteva spiegarsi con il carattere personale della vicenda e con il proposito di mantenere la massima riservatezza sulla vicenda, anche al fine di evitare possibili danni all'immagine aziendale". Infine, neppure rilevava il fatto che la parte lesa fosse dipendente di Poste non essendoci tra i due alcun rapporto gerarchico né condivisione dell'ufficio.

Di tutt'altro avviso la Sezione Lavoro che richiama il Ccnl dei dipendenti Poste Italiane dove si contempla la possibilità di licenziare senza preavviso il lavoratore che riporti una "condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del vincolo fiduciario". E, prosegue la decisione, il caso affrontato vi rientra pienamente considerato che la Cassazione, in precedenti arresti, ha affermato che il contratto collettivo va interpretato "nel senso che è sufficiente che sia stata pronunciata, nei confronti del lavoratore, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., dovendosi ritenere che le parti contrattuali abbiano voluto dare rilievo anche al caso in cui l'imputato non abbia negato la propria responsabilità ed abbia esonerato l'accusa dall'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena" (Cass. n. 30328 del 2017).

Tornando al merito della questione, per i giudici, "non poteva essere valorizzato in favore del ricorrente l'elemento della promozione a direttore di filiale, poiché la società datrice di lavoro ignorava, in quel momento, la pendenza del procedimento penale, il quale nulla aveva riferito in proposito al proprio datore di lavoro". Dunque, "è logicamente evidente che la promozione del lavoratore non poteva essere utilizzata per ipotizzare una acquiescenza datoriale all'esercizio del potere disciplinare".

Infine, la Sezione lavoro smonta uno per uno anche gli altri elementi posti alla base della decisione della Corte territoriale. In primis, la valutazione della gravità di una condotta extralavorativa "ben può prescindere dall'esistenza di un rapporto gerarchico, come pure di colleganza". Inoltre, non è stato chiarito perché il diverso contesto territoriale avrebbe giocato a favore del dipendente. Infine, la volontà di tenere nascosta la vicenda giudiziaria "non depone in sé, in modo univoco, per la ritenuta intenzione del dipendente di non nuocere all'immagine aziendale."

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