Lavoro

Licenziabile il dipendente pubblico per il lavoro svolto in impresa privata anche se assolto in sede penale

La Corte ha evidenziato delle perplessità sui presunti disturbi psichici del dipendente dal momento che non assumeva psicofarmaci

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di Giampaolo Piagnerelli

Per il lavoratore in malattia, sorpreso a effettuare altra attività, scatta il licenziamento anche nel pubblico impiego. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 15465/21.

Con decisione del 6 febbraio 2019 n. 48 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza che aveva accolto la proposta dell'Agenzia del demanio dichiarando legittimo il recesso disciplinare intimato il 2 luglio 2010 a un dipendente. Il lavoratore era stato licenziato per avere utilizzato un periodo di malattia conseguente all'infortunio sul lavoro subito il 3 marzo 2010 per svolgere altra attività nell'esercizio commerciale di panetteria della figlia, come accertato attraverso un'agenzia investigativa privata. Dalla prova testimoniale acquisita in primo grado emergeva che il lavoro eseguito presso tale esercizio non era occasionale, ma continuativo e caratterizzato da impegno non meno gravoso di quello proprio delle mansioni di impiegato presso l'Agenzia del demanio. Inoltre in base alla ctu svolta nel quadro di appello risultava che le attestazioni mediche rilasciate sulla esistenza e la natura delle patologie del dipendente successive all'infortunio non erano coerenti tra loro e che la sindrome ansioso depressiva, se sussisteva, era comunque di modesta entità e non collegabile all'infortunio.

La vicenda aveva avuto anche un seguito penale e il dipendente era stato "graziato" con sentenza penale irrevocabile di assoluzione del reato di truffa ai danni dell'Agenzia del demanio. Questa decisione, tuttavia, non aveva efficacia nel giudizio sul licenziamento ex articolo 654 del Cpp in quanto l'Agenzia non si era costituita parte civile e soprattutto perchè il contenzioso civile si basava su altra tipologia di prove. Tra queste la Cassazione ha evidenziato come nel giudizio civile pesasse la circostanza che la patologia psichica posta alla base della difesa da parte del ricorrente non fosse poi così evidente. E sul punto i Supremi giudici hanno puntualizzato che per la malattia psichica, se veramente lo avesse colpito, avrebbe dovuto assumere psicofarmaci, cosa che invece non risultava dai diversi certificati prodotti. Un' ulteriore conferma - si legge nella sentenza - della legittimità del licenziamento.

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