Licenziabile il responsabile del supermercato che non pratichi alcuno sconto sulla merce
La Cassazione con la sentenza n. 5538/21 ha riscontrato che viene meno il vincolo di fiducia tra datore e prestatore
Legittimo il licenziamento del responsabile di un supermercato che non abbia praticato alcuno sconto sulla merce in vendita. A precisarlo la Cassazione con la sentenza n. 5538/21.
La vicenda. Con sentenza del 4 maggio 2018, la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione resa dal tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da un soggetto nei confronti di una spa, avente a oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al responsabile del supermercato per non aver praticato alcuno sconto sulla merce in vendita. La decisione della Corte territoriale discendeva dall'aver questa ritenuto specificamente contestati e sussistenti gli addebiti mossi con riguardo alle condotte inadempienti registrate con riguardo alla gestione dei reparti ortofrutta, scatolame, scatolame-no food, macelleria, e consistenti di fatto nel non aver praticato sconti sulla merce in vendita. Così come previsto dal Ccnl si tratta di addebiti in quanto chi riveste il ruolo di responsabile di mercato deve provvedere a invogliare la clientela con prezzi scontati. E da un punto di vista strettamente giuridico gli addebiti derivavano da quanto previsto dall'articolo 225 n. 5 del Ccnl per il settore del commercio. Quest'ultimo prevede l'irrogazione della massima sanzione a fronte di infrazioni alle norme di legge sulla sicurezza per la lavorazione, il deposito, la vendita e il trasporto di merci o di gravi violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 220 del Ccnl. La Cassazione precisa che la corte territoriale, in ordine a un diffuso e reiterato inadempimento da parte del ricorrente degli obblighi a lui spettanti, ha correttamente disposto il licenziamento disciplinare in quanto era ormai pregiudicato il vincolo fiduciario tra datore e prestatore.
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