Lavoro

Licenziamenti collettivi: il datore deve indicare i criteri scelti per individuare i soggetti con cui rescindere il rapporto

Non si possono giudicare i diversi punteggi attribuiti agli impiegati perché si tratterebbe di un criterio assolutamente discrezionale e non equo

di Giampaolo Piagnerelli

La società che intende procedere a un licenziamento collettivo deve individuare con chiarezza quali sono i criteri applicati per identificare i soggetti con cui rescindere il rapporto di lavoro.

I fatti. La Cassazione (ordinanza n. 28415/22) si è trovata alle prese con una nota società italiana (specializzata nell'arredamento) che si è rivolta ai Supremi giudici in quanto riteneva che il giudice di appello avesse commesso un errore nella parte in cui nella sentenza ha affermato che "le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta del lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'articolo 5 della legge 223/1991" omettendo di considerare (prosegue la società nel ricorso di legittimità) che la legge non prevede che in sede di accordo debbano essere indicate le concrete modalità applicative di scelta e che la genericità dei criteri deve essere esclusa ove siano richiamati i parametri individuati direttamente dal Legislatore.

La Cassazione ha bocciato l'appello della società in quanto ha ritenuto che i criteri di scelta dei lavoratori fossero assolutamente generici e discriminatori. Ad esempio all'operaio generico veniva assegnato il punteggio di 11,11, di 33,33 all'operaio polivalente e di 22,22 a quello specializzato. Dunque il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico produttivo e per certi aspetti arbitrario.
I Supremi giudici si sono chiesti ad esempio da chi fosse accertata la qualifica di polivalente. E "perché l'operaio polivalente dovesse essere preferito rispetto all'operaio generico o specializzato avuto riguardo alle esigenze riorganizzative". Domande a cui non è stata data una risposta e per questo è stato rigettato l'appello della società.

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