Lavoro

Licenziamenti, dopo l'entrata in vigore della Fornero il termine di prescrizione coincide con la cessazione del rapporto

Con l'entrata in vigore della legge 92/2012 non è più possibile ritenere che i rapporti di lavoro siano in senso sostanziale assistiti da stabilità reale

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di Giampaolo Piagnerelli

"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 (ndr. riforma Fornero) e del Dlgs 23/2015, mancando i presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre a norma degli articoli 2948, n. 4 e 2935, dalla cessazione del rapporto di lavoro". Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n.30957/22.

Legge Fornero. I Supremi giudici hanno confermato l'orientamento di merito secondo cui per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 all'articolo 18 delle legge 300/1970 non sarebbe più possibile ritenere che i rapporti di lavoro ai quali pure si applica la citata disposizione, siano in senso sostanziale assistiti da stabilità reale. Quest'ultima caratteristica, infatti, è stata messa largamente in discussione dalle modifiche effettuate allo statuto dei diritti dei lavoratori dalla legge Fornero. A tal proposito si ricorda che anche per i rapporti a tempo indeterminato il licenziamento può comportare non la reintegrazione ma solo la corresponsione di un'indennità pecuniaria. E la Cassazione, sul punto, ha precisato che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre in corso di lavoro solo qualora dall'annullamento del licenziamento dichiarato illegittimo segua la completa reintegrazione del lavoratore nella posizione giuridica preesistente poiché solo in tal caso è possibile affermare che non sussista per il lavoratore quel timore (metus) di essere licenziato che lo induce a rinunciare ai propri diritti e il nuovo assetto dell'articolo 18 dello Statuto. In tutte le altre ipotesi al lavoratore deve essere concessa la facoltà di poter esercitare i propri diritti con l'azienda di appartenenza. Sicchè per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre a norma degli articoli 2948, n. 4 e 2935, dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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