Lavoro

Licenziamento, l'accordo successivo non esime dal versamento dei contributi Inps per il mancato preavviso

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12932 depositata il 13 maggio, respingendo il ricorso di Mps

di Francesco Machina Grifeo

Monte dei Paschi di Siena dovrà corrispondere all'Inps oltre 6 milioni di euro relativi ai contributi sull'indennità di mancato preavviso per il licenziamento di oltre 90 dirigenti tra il 2012 e il 2013. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12932 depositata il 13 maggio, respingendo il ricorso della banca.

Non conta dunque che qualche settimana dopo il licenziamento, i manager avessero firmato un accordo con la società nel quale si prevedeva un incentivo all'esodo ed una esplicita rinuncia al preavviso o altra indennità sostitutiva. Secondo la Corte d'appello di Firenze, e la Suprema corte oggi l'ha confermato, i rapporti si dovevano considerare già risolti col ricevimento della lettera di recesso che conteneva anche la comunicazione del diritto all'indennità di mancato preavviso.Tale indennità infatti costituisce un elemento retributivo da considerarsi entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti, e come tale soggetto ad obbligazione contributiva.

La Cassazione ribadisce che "l'estraneità della transazione, intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore, al rapporto contributivo discende dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla legge n. 153 de 1969, art. 12, per indicare a retribuzione imponibile («tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro») va intesa nel senso di tutto ciò che ha diritto di ricevere". "Il rapporto assicurativo e l'obbligazione contributiva ad esso connesso - prosegue la decisione - sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d'opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti".

In definitiva "l'espressione di una diversa volontà, tra datore di lavoro e lavoratore, non può esplicare neanche effetti riflessi (effetti che si possono avere solo per i rapporti non autonomi) sulla posizione dell'Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione".

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