Lavoro

Licenziamento collettivo : criteri di scelta e lettera di avvio della procedura

Tale tema prende le mosse dalla sentenza n. 12040 del 6 maggio scorso, con cui la Suprema Corte

di Bonaventura Franchino*

È il momento di approfondire il licenziamento collettivo e i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, eventualmente anche solo tra quelli occupati presso una determinata unità produttivo. Tale tema prende le mosse dalla sentenza n. 12040 del 6 maggio scorso, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha formulato il principio in base al quale è possibile licenziare solo lavoratori addetti ad una singola unità produttiva a condizione che, nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, sia stato delimitato il perimetro entro il quale individuare gli esuberi e le mansioni dei lavoratori addetti alle indicate unità produttive interessate alla riorganizzazione e che tali mansioni siano infungibili con le mansioni di altri lavoratori addetti alle altre sedi.

La sentenza, in commento, prende le mosse da un giudizio ad oggetto impugnativa di licenziamento intrapreso da una lavoratrice che, licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ne chiedeva la declaratoria di illegittimità, in quanto il licenziamento era stato comminato solo nei confronti di lavoratori addetti a due unità produttive, in palese violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare .

Nei fatti, contestava ed impugnava il fatto che l'azienda aveva ritenuto interessate dal progetto di riorganizzazione solo due unità produttive nel cui ambito aveva operato la scelta dei lavoratori da licenziare; di conseguenza deduceva la illegittimità della procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 24 L 223/91, in quanto non vi era stata alcuna comparazione con i lavoratori addetti alle altre sedi aziendali.

Nell'ambito del giudizio di merito l'azienda motivava la scelta dei lavoratori in ragione della distanza delle unità interessate, rispetto alla sede aziendale e sulla infungibilità delle maestranze addette alle altre sedi aziendali

Dopo le fasi di merito, che vedevano soccombente la lavoratrice, la stessa , ricorreva alla suprema Corte di cassazione che, con la sentenza oggi in commento, rigettava il ricorso, sul presupposto che l'azienda, con la sua lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo, aveva delimitato la ristrutturazione aziendale solo a specifiche unità produttive avendo cura di indicare le ragioni per cui non poteva operarsi comparazione con la restante parte degli altri dipendenti( cfr. occupati presso altre unità produttive ).

In buona sostanza, le due unità interessate alla ristrutturazione, erano connotate da peculiarità tali da rendere infungibili le professionalità presenti con quelle possedute dagli altri dipendenti.In ragione di quanto sopra riferito, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava la legittimità della scelta datoriale di individuare i lavoratori da licenziare solo nell'ambito di una sola parte dell'organico aziendale a condizione che, nella comunicazione con cui veniva aperta l procedura, erano state indicate le ragioni tecnico-produttive della delimitazione del perimetro entro cui individuare gli esuberi, nonché la infungibilità delle mansioni delle mansioni nel cui ambito andava fatta la scelta con quelle degli altri lavoratori.

La sentenza si muove in modo conforme al costante orientamento in virtù del quale è sempre stata riconosciuta al datore la possibilità di delimitare la scelta dei lavoratori da licenziare, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, senza aver alcun obbligo di operare una comparazione tra i lavoratori interessati alla riduzione con quelli estranei a quelli indicati identificati/individuati nella lettera introduttiva della procedura

Di conseguenza, l'ambito entro il quale può essere indirizzata la procedura di riduzione ben può essere delimitata ad un suo specifico ramo o settore.Difatti, la sentenza oggi in commento ha espressamente ribadito il principio in base al quale è possibile limitare il campo di applicazione dei criteri di scelta a specifici settori o reparti, in tutte le ipotesi in cui vi siano, nell'ambito del complesso aziendale, "professionalità o situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione …" quali ad esempio lavoratori a reparti non interessati dalla ristrutturazione lavoratori in possesso di professionalità non omogenee in relazione ai lavoratori che operano nel comparto oggetto dell'intervento .

In ultimo, ciò è possibile in ogni ipotesi in cui la ristrutturazione interessa solo un reparto; la comparazione è praticabile solo in relazione al segmento interessatoIn conclusione, dall'esame della sentenza in commento e della giurisprudenza consolidata si deduce il principio in base al quale l'imprenditore, nella individuazione degli esuberi nell'ambito di una specifica unità produttiva, deve seguire il criterio della infungibilità delle mansioni .

Difatti, l'orientamento giurisprudenziale dominante prevede che la riduzione del personale debba interessare l'intero complesso nel cui ambito vanno confrontati tutti i lavoratori che svolgono mansioni omogenee. I detti criteri vanno applicati in relazione a tutta l'azienda mentre la comparazione va fatta fra lavoratori con profili professionali fungibili a prescindere dalla loro collocazione geografica.

A tal fine non è inutile ribadire l'esistenza di giurisprudenza che, nella ipotesi di fungibilità tra lavoratori, ritiene irrilevante la loro collocazione geografica; difatti, conservare in servizio un lavoratore con l'eventuale suo trasferimento in altra sede non è elemento idoneo ad esonerare l'impresa dall'adottare i criteri di scelta su base nazionale, pur dovendo procedere ad eventuali trasferimenti.

*di Bonaventura Franchino, Avvocato Cassazionista; Giornalista Comitato scientifico e partner School University found

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