Lavoro - Licenziamento - Abbandono del posto di lavoro - Mansioni di sorveglianza, custodia e controllo - Licenziamento per giusta causa - Ammissibilità.

L’abbandono del posto di lavoro di chi svolge attività di custode o sorvegliante costituisce di per sé mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall’effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venire meno l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro e a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento.

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