Il lavoratore che eccepisce di essere stato licenziato verbalmente (senza quindi forma scritta) ha l’onere di dimostrare che la misura non fosse riconducibile alle proprie dimissioni (come nel caso di specie) ma dipendesse esclusivamente dalla volontà del datore.

Il principio di diritto

La Cassazione con l’ordinanza n. 4077/26 ha enunciato il principio secondo cui (quanto al dedotto licenziamento orale) : “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eccepisce che il rapporto di lavoro si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c.”.

L’aspetto contributivo

Fatta questa precisazione la Cassazione, poi, ha puntualizzato che sarebbe stato onere del lavoratore provare l’omesso versamento dei contributi previdenziali per tale periodo ma lo stesso non vi ha adempiuto. Risulta, invece, un principio di prova di segno contrario, costituito dal libro paga e matricola regolarmente vidimato in cui compare il nome del ricorrente, le buste paga dal medesimo sottoscritte per ricevuta e la comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di lavoro, inviata alla competente sezione circoscrizionale del lavoro in data 4 novembre 2003. Tutti documenti che indicano un contesto di regolarità del rapporto e di conseguente legittimità della recessione. In definitiva, quindi, i Supremi giudici hanno respinto totalmente la richiesta del lavoratore.

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