Responsabilità

Limiti alla responsabilità dei sindaci: sussistenza dei presupposti idonei alla integrazione della ipotesi di responsabilità ex art 2407 c.c.

Oggetto del nostro articolo è la valutazione fatta dalla Suprema Corte di Cassazione , prima sez.civ con la sentenza n. 28357/2020 in relazione alla sussistenza della responsabilità dei sindaci in relazione ad eventi pregiudizievoli nei confronti della società

di Bonaventura Franchino *


Oggetto del nostro articolo è la valutazione fatta dalla Suprema Corte di Cassazione , prima sez.civ con la sentenza n. 28357/2020 in relazione alla sussistenza della responsabilità dei sindaci in relazione ad eventi pregiudizievoli nei confronti della società.

Nell'ambito di tale provvedimento ha formulato il principio in base al quale deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art 2407 c.c. solo nella ipotesi in cui risulta provata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità.; tra questi sono da considerare l'inerzia del sindaco in relazione al proprio dovere di controllo, sotto il profilo del nesso causale tra l'evento e l'inerzia stessa, tenendo conto che, con il regolare svolgimento dell'opera di controllo del sindaco, il danno si sarebbe evitato ovvero limitato.

Riteniamo di notevole rilievo la sentenza oggi in commento, in quanto idonea a costituire valido argine al proliferarsi di azioni promosse dalle curatele in danno dei sindaci al solo fine di " fare cassa", pur non sussistendo comprovati motivi sottostanti all'azione di responsabilità; difatti, nell'individuare in modo puntuale i presupposti in punto di fatto sottesi all'azione di responsabilità, ne limita il suo esercizio, così come pone i sindaci nella condizione di meglio individuare i propri doveri ed obblighi nell'esercizio della loro funzione.; tanto, sia in rispetto della società, di cui hanno la responsabilità della vigilanza, dei suoi soci e nei confronti di loro stessi, ponendoli al riparo da azioni sprovviste dei dovuti requisiti.

Ha dato inizio alla pronuncia oggi esaminata un giudizio promosso in tribunale con cui veniva riconosciuta la responsabilità di un sindaco di società cooperativa per non aver operato il necessario controllo sentenza, confermata in sede appello

Avverso la sentenza della Corte territoriale il componente del collegio sindacale interponeva ricorso per cassazione, ponendo a fondamento la violazione e falsa applicazione degli artt 2407, 1223,2043 e 2056 del cc , nonché la mancata valutazione relativa all'accertamento del nesso di causalità. A sostegno di tale assunto, precisava che la corte di merito aveva ritenuta sussistente la responsabilità sul presupposto che al curatore non era stato possibile agire, stante la mancata consegna delle scritture contabili, laddove le somme, cui riferiva la corte territoriale, erano state versate in epoca vicina alle dimissioni del ricorrente dalla carica di sindaco ; deduceva, altresì, che il fallimento interveniva anni dopo le dimissioni e di aver ritenuto la mancata consegna delle scritture connessa direttamente alla impossibilità per il curatore di acquisire aliunde la relativa documentazione…trasformando così l'inadempimento del curatore in fatto costitutivo della responsabilità del sindaco.

Si deduceva, ancora, la falsa applicazione e violazione degli artt 2403 e 2407 cc per aver la corte di merito ritenuto la responsabilità del sindaco per aver omesso la consegna delle scritture contabili, laddove la cessazione dalla carica era intervenuta tre anni prima della dichiarazione di fallimento.

In ultimo veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt 111 cost e 112 cpc per non aver fornito alcuna motivazione in relazione alla cessazione della carica sindacale avvenuta tre anni prima della dichiarazione del fallimento.

In buona sostanza, il sindaco non risponde in modo automatico come spesso viene ritenuto per ogni fatto dannoso che si sia determinato "pendente societate" alla stregua di una sorta di garanza prestata; risponde, invero, di danni che, se si fosse "utilmente "attivato in ragione e conseguenza dei suoi poteri di vigilanza conferiti per legge e dall'ordinamento preteso, non si sarebbero prodotti ovvero in misura ridotta.

Alla stregua di tali principi, viene ritenuta la sentenza oggetto di gravame assolutamente carente stante l'incasso delle somme da parte del liquidatore e da questi versate sul conto corrente societario . Tale considerazione, in uno a quella relativa alla cessazione dalla carica di sindaco, intervenuta solo qualche giorno dopo, rende vana ogni valutazione del caso.

Ancora, la corte di legittimità censura le deduzioni della Corte di merito al punto in cui , parlando di ignota destinazione delle somme accreditate sul conto di gestione del fallimento, deduce la responsabilità del sindaco sul presupposto che a causa della mancanza delle scritture, non era stato possibile ricostruirne l'impiego.

La censura della Corte , nel ritenere il lacunosa ed irrazionale tale ricostruzione, la ritiene, altresì, irrazionale sotto il profilo della ricostruzione dei fatti.

A tal proposito, si evidenzia come nel sistema del diritto commerciale è possibile configurare in capo ai sindaci la responsabilità ex art 2407 cc per fatti propri integranti una ipotesi di omissione in relazione alla condotta dell'organo gestorio, affermando che i doveri di controllo dei sindaci sono ampi, estesi a tutta l'attività sociale, correlati alla tutela degli interessi dei soci ed a quello concorrente dei creditori ( cfr cassa 2722/99); dunque, per ravvisare la responsabilità del sindaco è sufficiente allegare e provare l'inosservanza dei doveri di vigilanza come , ad esempio, quando il sindaco non rileva macroscopiche violazioni ovvero non reagisce ad atti di dubbia legittimità e regolarità (Cass 13517/14 e 23233/13); difatti, da un comportamento inerte è facile dedurre la omessa vigilanza sulla condotta dell'organo gestorio; diversamente, verificata la intervenuta anomala situazione, si possono mettere in atto rimedi per evitare il prodursi di danni.

Ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art 2407 cc , si richiede che venga provata l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità; di conseguenza è necessario che vengano provati l'inerzia del sindaco in relazione ai poteri di controllo, l'evento da associare alla all'azione o omissione dell'organo gestorio ed il nesso di causalità tra l'inerzia e l'evento; nesso, ritenuto sussistente nelle ipotesi in cui l'intervento dell' organo di vigilanza nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri avrebbe potuto impedire o ridurre i danni.

In merito a tale ultimo punto, la Corte di legittimità si sofferma particolarmente, precisando che nell'azione di responsabilità va provato che l'omessa vigilanza è causa del danno; laddove, con una adeguata azione di controllo, non si sarebbe verificato ovvero le conseguenze sarebbero state limitate

Da tale considerazione discende la consapevolezza che l'organo di vigilanza non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso, ma solo nella ipotesi in cui, se si fosse attivato utilmente, ponendo in essere i poteri propri di vigilanza, il danno si sarebbe evitato.
Alla stregua degli enunciati principi veniva dichiarata carente la motivazione posta a base della impugnata sentenza in quanto, ai sensi dell'art 2407 , non consente di giustificare il comportamento dell'organo gestorio nel concorso nell'illecito; la sentenza della corte di merito veniva, dunque, cassata

* Avvocato cassazionista, Giornalista; membro comitato scientifico fondazione School University

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