Comunitario e Internazionale

Linea soft della Ue che lascia largo spazio alle scelte nazionali

La class action pensata dall’Unione è in dirittura d’arrivo: al via la navetta tra Parlamento e Consiglio

di Marina Castellaneta

Ridotta nella portata e negli obiettivi, la class action targata Ue è ormai in dirittura d’arrivo. L’accordo sul testo è stato raggiunto il 30 giugno e adesso inizia la navetta tra Parlamento e Consiglio. Non sono escluse variazioni, ma la scelta è stata quella di una normativa soft che lascia molto spazio alle decisioni degli Stati membri.

Obiettivo primario della direttiva, che è in discussione sin dal 2018, l’armonizzazione dei sistemi per l’avvio di azioni collettive con finalità risarcitorie, azioni inibitorie e adozione di provvedimenti che indennizzino i danneggiati.

Con un’anomalia sin dalla partenza perché la direttiva non impedisce agli Stati Ue di adottare o mantenere in vigore strumenti finalizzati alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. Con piena libertà di scelta degli enti legittimati ad agire.

A tutela dei consumatori
In base al testo Ue, gli Stati membri dovranno istituire un sistema in grado di consentire l’attivazione di azioni per i consumatori contro violazioni del diritto dell’Unione anche quando interessano più Paesi. Spetterà alle autorità nazionali autorizzare gli enti legittimati (per lo più associazioni di consumatori) ad agire per conto dei consumatori. In ogni caso, ogni Stato membro deve avere un organismo qualificato per avviare le azioni.

Il campo di applicazione è limitato ai casi in cui un operatore economico abbia violato un atto Ue.

La direttiva, da un lato, ha circoscritto il campo agli atti inclusi nell’allegato ma, dall’altro lato, ha inserito nuovi settori compreso quello della protezione dei dati. Sono incluse anche le questioni relative ai diritti dei passeggeri, ai servizi finanziari, al turismo, all’energia e alle telecomunicazioni.

Chi può avviare le azioni
Due i gruppi di enti legittimati ad agire: quelli che portano avanti azioni rappresentative nazionali e quelli impegnati per le azioni transfrontaliere. Nel primo caso i criteri per avviare le azioni sono stabiliti dagli Stati membri, mentre per quelle transfrontaliere i criteri sono armonizzati a livello Ue.

Nell’avviare l’azione, l’ente legittimato dovrà fornire adeguate informazioni sui consumatori interessati anche per l’accertamento della giurisdizione e della legge applicabile. La misura delle informazioni da fornire varia, poi, a seconda dell’applicazione del sistema di opt-in o di opt-out.

Ed anche sulla scelta fra opt-in (adesione espressa) e opt-out (adesione automatica) la direttiva lascia spazio agli Stati che, in base alle tradizioni giuridiche del proprio Paese, potranno preferire il primo o il secondo meccanismo. Rispetto alle precedenti formulazioni, più favorevole al sistema dell’opt-in, il testo attuale rinvia quindi la decisione agli Stati.

Per frenare le azioni pretestuose e gli abusi del contenzioso la direttiva fissa il principio “chi perde paga”, lasciando al diritto interno degli Stati membri l’individuazione delle modalità applicative.

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