Civile

Liquidazione coatta amministrativa, valida la cessione del credito prima della chiusura della procedura

Lo affermano le Sezioni unite con la sentenza n. 2608/2021, con la quale hanno avvalorato la richiesta di rimborso nei confronti del Fisco

di Andrea Alberto Moramarco

Il commissario liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa è legittimato, dopo la chiusura della procedura, a presentare la dichiarazione dei redditi relativa al «maxiperiodo concorsuale». Di conseguenza, il medesimo è altresì legittimato a cedere il credito che emerge dalla dichiarazione. È da ritenersi valida, pertanto, la cessione avvenuta prima della chiusura della procedura avente ad oggetto un credito che soltanto dopo la fine della procedura concorsuale diventi certo, liquido ed esigibile. Ad affermarlo sono le Sezioni unite con la sentenza n. 2608/2021, con la quale hanno avvalorato la richiesta di rimborso fatta valere dalla cessionaria nei confronti del Fisco.

La questione
La vicenda oggetto della decisione prende le mosse dalla cessione del credito Ires da eccedenza di imposta versata a titolo di acconto, da parte del commissario liquidatore di una procedura coatta amministrativa in favore di una banca, il cui importo veniva acquisito dalla procedura cedente prima della predisposizione del riparto finale ma divenuto certo, liquido ed esigibile soltanto dopo l'archiviazione della procedura. La banca cessionaria chiedeva il rimborso del credito ma l'Agenzia delle entrate riteneva l'istituto di credito non legittimato a richiederlo. Secondo il Fisco, infatti, il credito ceduto era divenuto esigibile quando ormai il liquidatore non poteva più cederlo, in quanto cessato dalla carica in esito alla chiusura della procedura. Difatti, al momento dell'avvenuta cessione il credito «non esisteva, poiché non era stata ancora presentata la dichiarazione finale dei redditi dalla quale esso sarebbe poi scaturito».
I giudici tributari, sia di primo che di secondo grado, non ritenevano fondata la tesi del Fisco. Ciò in quanto l'eventuale dichiarazione dei redditi va effettuata entro sette mesi dalla chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, sussistendo perciò una «prorogatio dei poteri del commissario liquidatore».

La decisione
Per la risoluzione definitiva della questione, che intercetta la normativa tributaria e quella fallimentare, si rendeva necessario il coinvolgimento delle Sezioni unite, chiamate a statuire la conformità alle norme di legge della fattispecie in esame. Ebbene, il Supremo consesso analizza la disciplina delle ritenute d'acconto e della imposizione reddituale nelle procedure concorsuali e il loro «punto di attrito», finendo per avvalorare la scelta già compiuta dalle Commissioni tributarie provinciale e regionale.
Per il Collegio, il credito ceduto è divenuto certo e attuale soltanto al termine delle attività di liquidazione, attività che rientrano nella pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, posto che la stessa è destinata a cessare soltanto «in esito all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, del conto di gestione e dell'ultimo riparto ai creditori, che postulano, tutti, appunto la chiusura delle operazioni di liquidazione». Inoltre, sottolineano i giudici di legittimità, nella fattispecie, dopo la chiusura della procedura e una volta divenuto certo, liquido ed esigibile il credito, vi è stato un apposito contratto stipulato tra le parti che costituisce «un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto».

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