Rassegne di Giurisprudenza

Liquidazione del danno e superamento dei limiti quantitativi indicati dal danneggiato

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Risarcimento del danno - Somma specifica - Indicazione - Liquidazione di somma superiore - Violazione art. 112 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento.
Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere meramente indicative.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 maggio 2021 n. 12159

Provvedimenti del giudice civile - 'Ius superveniens' - Ultra ed extra petita liquidazione del danno - Superamento dei limiti quantitativi indicati dal danneggiato per ciascuna voce di danno - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel risarcire il danno biologico occorso alla lavoratrice in conseguenza della ritardata reintegra nel posto di lavoro, lo aveva liquidato nella misura richiesta nell'appello incidentale, in mancanza della richiesta di liquidazione di somme anche maggiori eventualmente risultanti da un diverso accertamento).
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 11 ottobre 2019 n. 25690

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Ultra ed extra petita - Giudizio di risarcimento del danno - Indicazione analitica delle voci di danno e del relativo ammontare - Rimessione della parte alla valutazione equitativa del giudice - Conseguenze - Riconoscimento di importi superiori a quelli indicati - Ultrapetizione - Configurabilità - Fondamento.
Nel giudizio avente a oggetto il risarcimento del danno, qualora l'attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro e il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque "alla valutazione equitativa del giudice", il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacché quella formula in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 16 febbraio 2010 n. 3593